di T.Tessaro
Una nuova forma di ostensibilità dei documenti. È quanto emerge dalla lettura del nuovo d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,. (in G.U. n. 80 del 5.4.2013), che sancisce in particolare, all’art. 5, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La disposizione prevede anche che “L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento.
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