Dichiarazione di dissesto in pendenza del piano di riequilibrio

26 Maggio 2023
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Se il Comune dichiara il dissesto mentre è pendente la valutazione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, quest’ultima deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di dissesto e dichiarare la cessazione del procedimento di verifica della congruità del piano: è quanto evidenziato dalla sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 141/2023/PRSP, depositata lo scorso 12 maggio.

La sufficienza di una deliberazione di “presa d’atto”, secondo la Corte, è giustificata anche per le seguenti considerazioni:

  • il legislatore dichiara espressamente non revocabile la deliberazione dello stato di dissesto da parte dell’ente (art. 246, comma 1, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), mentre non si esprime nel comma che si riferisce all’approvazione del PRFP (art. 243-bis, comma 1, del TUEL);
  • la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il piano non può rappresentare un “escamotage” per differire gli effetti del dissesto, che deve essere dichiarato quando non sussistono più le condizioni per il risanamento attraverso un piano di riequilibrio: “Di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una  cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore” (Corte Cost., sent. n. 18/2019).

Sul punto anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio in base al quale “L’approvazione di tale delibera non doveva essere necessariamente preceduta dalla revoca del “predissesto” non trattandosi di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, una volta acclarato lo stato di decozione finanziaria dell’ente (Consiglio di Stato, sez. V, n. 143/2012; T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1800/2017). In tal caso il Comune non ha facoltà di scelta né sull’an, né sul quando, né sul quomodo circa il dissesto, sicché non abbisogna d’altra puntuale motivazione che l’esatta evidenziazione dei presupposti medesimi” (TAR Campania, sez. I, sent. 16 giugno 2020, n. 2445).

Con riferimento ai casi in cui, invece, di approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte e successiva dichiarazione di dissesto da parte del Comune, la giurisprudenza contabile registra posizioni differenti:

  • la sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 204/2022/PRSP, ha affermato che la Corte dei conti deve limitarsi a prendere atto della deliberazione con la quale il Comune ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 TUEL, conseguente all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 244, considerato che “la (auto) dichiarazione di dissesto da parte del Comune di (…), non revocabile ai sensi dell’art. 246, c.1, Tuel, comporta il venir meno della procedura di riequilibrio finanziario e dei relativi controlli periodici della Corte dei conti ai sensi dell’art. 243-quater, c.6, Tuel”;
  • la sez. reg. di contr per il Lazio, con la delib. n. 60/2021/PRSP, seppure incidentalmente, ha affermato il principio in base al quale, nella fase di pendenza del piano (nella fattispecie si trattava di una verifica semestrale), l’ente locale “non può procedere ad autonoma dichiarazione di dissesto 246 TUEL. Una siffatta dichiarazione dovrà essere quindi motivatamente assunta, in relazione alla constatazione tecnica di una delle situazioni di cui all’art. 243-quater comma 7 TUEL (e non più solo ex art. 244 TUEL). Diversamente, infatti, sarebbe possibile un uso strumentale della dichiarazione di dissesto, con il disimpegno di obblighi di risanamento assunti con la cittadinanza e il sistema della finanza pubblica allargata, incompatibile con il principio della accountability”. In altri termini, nel caso di piano approvato dalla Corte, la dichiarazione di dissesto è possibile solo a seguito dell’accertamento da parte della competente sezione regionale di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero del mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso.

Le SS.RR. in speciale composizione (sent. n. 10/2021/EL) hanno confermato il principio affermato dalla Sezione Lazio, evidenziando che “Gli enti in PRFP, infatti, devono annualmente applicare i disavanzi e gli accantonamenti necessari per il rientro dallo squilibrio e raggiungere la riduzione  dello stesso a consuntivo, senza la possibilità di attivare la procedura di dissesto con la dichiarazione ex art. 246 TUEL, se non nei casi ora previsti dall’art. 243-quater, comma 7, TUEL (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, pronuncia di accertamento n. 60/2021/EL); in caso di dissesto finanziario, oltre all’obbligo di attivare un rimedio adeguato alla “crisi strutturale”, vi è la facoltà alternativa, senza alcuna preferenza per il PRFP, di attivare la procedura di cui agli art. 243-bis e ss. TUEL. Tale facoltà viene peraltro meno una volta avvenuta la tempestiva approvazione ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, TUEL, poiché l’approvazione del PRFP obbliga l’ente ad eseguirlo e, per tale ragione, sono istituiti i controlli si cui all’art. 243-quater, comma 7, TUEL”.

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