Nello specifico, è stato disposto che:
- i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2024, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’art. 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2023 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:
- restano dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.
Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza; saranno, invece, vietati se è già stato notificato un atto d’accertamento o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità (artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, del d.P.R. n. 633/1972).
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