Dichiarazioni infedeli e tardive: ravvedimento entro il 29 dicembre

21 Dicembre 2015
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Con comunicato del 18/12/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Ancora undici giorni per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso.

La legge di stabilità per il 2015 ha, infatti, profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, distinguendo nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.

Nello specifico, è stata prevista la riduzione della sanzione ad un nono del minimo qualora la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (lettera a-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, come modificato dalla legge 190/2014).

È stata in tal modo introdotta un’ipotesi specifica di regolarizzazione, prima non presente nell’ordinamento, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (circolare 23/E del 2015).

Come regolarizzare errori od omissioni

I contribuenti che vogliono rettificare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata, devono, pertanto, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione:

  • presentare una dichiarazione corretta (cosiddetta integrativa) versando una sanzione di 28 euro (1/9 della sanzione minima pari a 258 euro, come previsto dalla lettera a-bis dell’articolo 13), salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria
  • versare anche le maggiori imposte e gli interessi, se è stato effettuato un versamento dei tributi inferiore al dovuto o utilizzato un credito superiore a quello spettante. In questo caso, il contribuente deve versare anche la sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento della somma non versata), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento

Come sanare l’omessa presentazione

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione, per ravvedersi entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, devono invece:

  • presentare la dichiarazione, versando la sanzione per tardività, pari a euro 25 (1/10 della sanzione di euro 258)
  • versare le imposte e gli interessi in caso di tardivo od omesso versamento del tributo. Il contribuente deve anche versare la sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento della somma non versata), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del d.lgs. 472 del 1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

Tali chiarimenti valgono esclusivamente in presenza del ravvedimento effettuabile ai sensi della lettera a-bis) dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Nelle differenti ipotesi disciplinate dalle lettere b), b-bis), b-ter), b-quater), in presenza di dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà, invece, effettuarsi commisurando l’ammontare della sanzione all’infedeltà dichiarativa.

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