La richiesta del Sindaco
L’ente si è trovato nella condizione di dover corrispondere all’INAIL importi maggiori rispetto alle liquidazioni effettuate, a fronte di alcuni errori effettuato in sede di applicazione degli importi dovuti ad una diversa riclassificazione del personale per circa sette anni di versamenti minori. In questo caso, pur avendo l’ente impegnato le somme nel bilancio 2023 per l’assicurazione verso l’INAIL tale importo si è rilevato insufficiente, chiedendo ai magistrati contabili se i maggiori oneri dovuti siano da inquadrare nei debiti fuori bilancio, portando il relativo riconoscimento in Consiglio comunale, ovvero quali passività pregresse potendo in questo caso liquidare i maggiori importi con semplice variazione di bilancio imputandole tutte nell’esercizio 2023.
Le indicazioni del Collegio contabile
Pur non potendo i magistrati contabili sostituirsi all’autonomia della singola amministrazione risolvendo il corretto modo o procedura da adottare, nondimeno è possibile indicare la differenza tra debiti fuori bilancio e passività pregresse, con conseguente successiva attività dell’ente nell’individuare la corretta procedura contabile.
La differenza tra passività pregresse e debiti fuori bilancio è stata correttamente già indicata dalla magistratura contabile, in diverse occasioni. La Corte dei conti della Sardegna, ad esempio, nella deliberazione n.33/2021 ha precisato che:
Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla volontà dell’ente che all’autorità del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo;
I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale.
In altri termini, secondo i magistrati contabili lombardi, la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla procedura ordinaria di spesa disciplinata dall’art. 191 TUEL, accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti (art. 193 TUEL). Nel caso di specie, la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.81/2022) ha avuto modo di classificare quali passività pregresse i maggiori oneri fiscali in seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata.
Conclusioni
Non potendo fornire una risposta sostitutiva di quella dell’ente, emerge dalla ricostruzione della normativa, come nel caso di specie le spese INAIL sono state correttamente inserite in bilancio ma in modo insufficiente, a causa della diversa riclassificazione del personale e dei relativi maggiori premi che l’ente avrebbe dovuto corrispondere, non può che essere classificata quale passività pregressa o arretrata.
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