Secondo la Corte siciliana “l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio,
dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’
Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed
operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio, dal momento che se è vero che «[I]
l bilancio triennale autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione» è altrettanto vero come «
anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente» (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR).”
>>>>>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE 23/2023, CORTE DEI CONTI DELLA SICILIA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento