Dipartimento delle finanze: linee guida aggiornate Tari e fabbisogni standard

17 Gennaio 2024
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Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe Tari 2024.

l documento fornisce le indicazioni per calcolare il fabbisogno di ciascun Comune in linea con le componenti del costo standard per tonnellata, approvate dall’apposita Commissione (Commissione tecnica per i fabbisogni standard – Ctfs) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dello scorso ottobre fornito dallo stesso Ctfs.
Per ottenere il costo standard di riferimento per ciascun Comune occorre aggiungere anche i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti, abitualmente utilizzati:
  • la percentuale di raccolta differenziata
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale
  • le economie/diseconomie di scala
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”
  • il gruppo omogeneo di appartenenza del comune.
Sempre sul sito del Df è pubblicato il comunicato del 12 gennaio 2024 sulle delibere di approvazione delle aliquote IMU e delle tariffe Tari per il 2023, con le indicazioni sul termine di trasmissione da osservare e sul conguaglio IMU 2023 eventualmente da corrispondere.
Il documento ricorda che in base alle previsioni della legge di bilancio 2024, per il solo anno 2023, le delibere di approvazione di tali aliquote e tariffe devono essere inviate al Mef, tramite il portale del federalismo fiscale, entro il 30 novembre 2023, invio che è avvenuto nel rispetto dei termini.
Con esclusivo riferimento all’IMU, la stessa legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 73) prevede che nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata e quella versata entro il 18 dicembre 2023 è possibile provvedere al conguaglio entro il 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

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