Nel caso specifico, era accaduto che, a seguito di un problema nel software gestionale dell’ente, i due valori non coincidevano, con conseguente sovrastima del risultato di amministrazione, rispetto alla sua effettiva consistenza. Dopo aver ripristinato il corretto funzionamento del software, il Comune aveva chiesto di confermare la possibilità di “intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale con solo effetto ex nunc”.
Come è noto, il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli Enti locali risulta enunciato dalla giurisprudenza contabile, come nei seguenti casi:
· “la Sezione ritiene doveroso ribadire ulteriormente, in ossequio al principio dell’annualità del bilancio e dei principi contabili internazionali, la non rideterminabilità a posteriori dei risultati di amministrazione, già accertati in sede di approvazione dei rispettivi rendiconti, che assumono la natura di veri e propri dati storici immodificabili” (sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 590/2017/PRSP);
· “elementari regole di certezza di “diritto contabile” impongono all’Ente che voglia legittimamente e autonomamente compiere attività di riesame del proprio operato e delle operazioni contabili delle gestioni passate, di procedere, operando sulla gestione dei residui, con efficacia ex nunc, senza alterare il rendiconto della gestione di competenza. Altrimenti sarebbe inevitabilmente pregiudicata la funzione certificativa del rendiconto redatto ai sensi degli articoli artt. 227 e 228 del TUEL. Modificare, pertanto, ex post tali dati con effetto retroattivo sulla gestione di competenza pregressa significherebbe vanificare la funzione di veridicità “storica” insita nel rendiconto” (sez. reg. di controllo per il Piemonte, delib. n. 117/2018/PRSE);
· è necessario “richiamare, in termini generali, il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, più volte enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. delib. Sez. contr. Piemonte n. 117/2018/SRCPIE/PRSE), che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell’anno precedente ormai concluso e certificato” (sez. reg. di contr. per il Lazio, delib. n. 5/2023/PRSE).
In questo contesto, tuttavia, non può non tenersi conto della possibilità che si verifichino errori materiali nella redazione del rendiconto; al riguardo, le Sezioni Riunite in speciale composizione, nella deliberazione n. 16/2022, hanno affermato che “benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990). Non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali”.
Quanto detto finora con riferimento al principio di intangibilità del rendiconto deve in ogni caso raccordarsi con gli altri principi generali e postulati contenuti nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011.
In primo luogo, deve considerarsi il principio di veridicità, il quale fa esplicito riferimento al principio del true and fair view ed è connesso ad altri postulati di bilancio, quali l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili. Ai sensi dell’allegato citato, “il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali […] un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa […] Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica”.
Quanto al principio della significatività e rilevanza, si specifica che “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L’effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio. L’informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione”.
Con riferimento al principio della continuità, il citato allegato n. 1 al d,lgs. n. 118/2011 prevede che esso riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili; quanto al principio della pubblicità si prevede che lo stesso “presuppone un ruolo attivo dell’amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio”.
A questo contesto, volto a garantire il rispetto del principio di veridicità e degli altri principi e postulati appena citati, possono ricondursi anche i controlli di legalità e regolarità sui bilanci operati dalla Corte dei conti, i cui esiti possono ripercuotersi anche sulle risultanze dei rendiconti (a titolo esemplificativo, cfr. sez. reg. di controllo per la Toscana, delib. n. 190/2023/PRSE e n. 171/2022/PRSE; sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 252/2023/PRSE; sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 1/2022/PRSE; sez. reg. di contr. per il Molise, delib. n. 37/2021/PRSP; sez. reg. di contr. per il Trentino-Alto Adige, delib. n. 61/2023/PRSE; sez. reg. di contr. per la Campania, delib. n. 26/2022/PRSP).
La necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell’Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi; al riguardo si evidenzia quanto disposto dall’art. 4-bis del d.l. n. 51/2023, il quale dispone che “il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’ articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (analoghe disposizioni normative sono state previste dall’art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dall’art. 37-bis del decreto- legge n. 21/2022).
Nella FAQ n. 50 riferita al citato art. 37-bis del d.l. n. 21/2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che “qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del testo unico di cui al d.lgs. 267 del 2000, secondo l’iter ordinario indicato. Infine, si segnala la conseguente necessità, nei casi sopra riportati e di cui al richiamato articolo 37 bis del decreto-legge n. 21 del 2022, di trasmettere tempestivamente il rendiconto 2021 aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
All’esito del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, secondo i giudici contabili veneti, “non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.
L’Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile”.
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