Nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 ottobre 2015, è stato espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-Testo unico degli enti locali) sulle richieste dell’ANCI di:
-ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione;
-differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016.
Con provvedimento in corso di adozione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, verrà anche autorizzato per i predetti enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. , avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci.
Si comunica altresì che a seguito della precedente riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 1° ottobre 2015, è stato già sottoscritto dal Ministro dell’interno, On.le Angelino Alfano ed inviato, per la firma di concerto, al Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto di natura non regolamentare previsto dall’art. 3, comma 4-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per la riassegnazione delle disponibilità residue del Fondo di solidarietà comunale 2014, per un importo complessivo pari ad euro 29.286.158,00
Nell’allegato A del provvedimento, che viene ora anticipato al fine di agevolare gli enti per le occorrenti variazioni al bilancio 2015, sono visualizzabili gli importi delle quote riassegnate a ciascuno dei comuni interessati.
Come prescritto dal citato art. 3 del D.L. n. 78 del 2015, le quote sono state riassegnate agli enti individuati sulla base di una specifica nota metodologica definita con particolare riferimento a quelli con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, al fine di diminuire l’incidenza negativa qualora la riduzione delle risorse attribuite a titolo di Fondo di solidarietà 2015 sia superiore all’1,3% rispetto alle risorse attribuite per l’anno precedente, a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, che ha disposto la redistribuzione del 20% del Fondo di solidarietà comunale 2015 sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.
Link risorse per Comune: http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com281015b_all_A.pdf
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