La richiesta
Un revisore ha formulato un quesito al Viminale sulla possibilità per il coadiutore dell’organo di revisione di un ente locale di essere contemporaneamente nominato componente del nucleo di valutazione dell’ente medesimo, ai sensi dell’art.239, comma 4, del Tuel secondo cui “”L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.” A suo dire si tratterebbe di un incarico non direttamente collegabile al revisore per cui non si ravviserebbero le ipotesi di incompatibilità prevista per i componenti dell’organo di revisione, così come previsto dall’art. 236, comma 3, del Tuel.
La risposta
Il Viminale precisa come la nomina del collaboratore del revisore sia stata esplicitata dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali con atto del 12 marzo 2018, dove viene ribadita la necessità anche per la nomina del collaboratore, di rispettare attentamente le norme sull’incompatibilità ed inconferibilità. In tal caso è stato indicato come, nell’atto di affidamento dell’incarico, per precisa statuizione, debba essere contemplata la revoca dell’incarico per la sopravvenienza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.lgs 39 del 2013 e dell’articolo 236 citato. Pertanto, le ipotesi di incompatibilità, previste per i revisori dall’articolo 236 del testo unico 267 del 2000, siano riferibili anche ai collaboratori in ragione della confusione e commistione delle funzioni che in tal modo si creerebbero.
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