Le indicazioni dei giudici contabili
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 10/10/2018 n.267 viene confermato che il pagamento dell’IRAP dovuta dal Comune sui compensi professionali dei propri avvocati non deve comportare una corrispondente decurtazione della somma finale corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale, con la conseguenza che l’Amministrazione non può operare, sugli importi corrisposti agli avvocati comunali a titolo di compensi professionali, la trattenuta dell’IRAP. Tale indicazione discende dal fatto che il soggetto passivo dell’imposta è la sola amministrazione, tanto che gli stesso giudici amministravi hanno giudicato illegittimo un regolamento comunale nel quale si affermava che i compensi dell’avvocatura sono comprensivi degli oneri riflessi e dell’IRAP. La conseguenza dell’individuazione del Comune quale soggetto passivo ha come conseguenza l’obbligo da parte dello stesso a costituire, nel rispetto dell’ordinamento contabile, la provvista necessaria al pagamento della medesima. In particolare, in aderenza alla necessità di garantire adeguata copertura ad una qualunque spesa gravante sulle amministrazioni pubbliche e di rispettare il principio del pareggio di bilancio posto dall’art. 81 della Costituzione, le somme destinate al pagamento dell’IRAP devono trovare preventiva copertura finanziaria in sede di costituzione dei fondi destinati a compensare l’attività dell’avvocatura comunale.
Precisano a tal fine i giudici contabili come il Comune inserisce risorse finanziarie per far fronte all’obbligo di pagare il compenso accessorio ai propri legali nel caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese, che grava sull’erario in modo integrale, allo stesso modo dovrà provvedere all’accantonamento preventivo delle risorse finanziarie necessarie al pagamento dell’IRAP sui compensi degli avvocati.
D’altra parte, precisa il Collegio contabile, il Comune ha piena autonomia regolamentare per poter correttamente disciplinare le spese necessarie per il pagamento complessivo dei compensi alle avvocature civiche. Pertanto, sia che si sia in presenza di spese addebitate dal giudice alla parte soccombente, sia in caso di causa che preveda la compensazione delle spese di lite, spetterà all’ente locale trovare il proprio equilibrio finanziario per i compensi da attribuire alle proprie avvocature interne.
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