La vicenda
A seguito del rigetto dell’istanza per la sospensione cautelare della Corte di appello, nelle more della verifica del ricorso presentato da un ente locale in Cassazione, i magistrati contabili hanno chiesto chiarimenti in merito allo sviluppo della sentenza di condanna dell’ente locale, a seguito dell’approvazione del debito fuori bilancio in Consiglio comunale. Ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio a fronte di un debito per espropri pari a complessivi 1,4 Milioni di euro di cui 1,25 milioni di euro da versare a titolo di risarcimento e la parte restante per spese legali, oltre le spese legali pari a euro 101.539,96 ed interessi legali dalla data della sentenza. Ai fini del finanziamento della spesa, la copertura avvenuta per 0,7 Milioni di euro con mutuo della CDP, per 0,147 Milioni di euro dal fondo rischi contenzioso del rendiconto, e la parte restante con gli incassi dei creditori della zona PIP.
Il riconoscimento del debito da sentenza esecutiva
Il Collegio contabile ha precisato come, Tanto premesso, l ’ipotesi di sopravvenienze passive determinate da una sentenza esecutiva è uno dei casi tipizzati dal legislatore per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. a), TUEL ). Al riguardo, è stato osservato che “ la fattispecie del riconoscimento del debito derivante da sentenze esecutive si caratterizza rispetto alle altre ipotesi previste dal primo comma dell’art. 194 TUEL poiché in tale caso, posta l’imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo, il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito che viene individuato dalle stesse Sezioni riunite nel momento della pubblicazione della sentenza (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007). L’art. 194 del Tuel obbliga gli enti locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia per garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria – posto che la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe celare l’esistenza di situazioni di squilibrio, sia per evitare la formazione di ulteriori oneri (es. interessi passivi).
I rilievi del Collegio contabile
Per i giudici contabili, la necessità di eseguire la sentenza con un immediato reperimento delle risorse attraverso il mutuo ha scongiurato -ma non senza oneri aggiuntivi per il Comune- la prospettiva dell’applicazione dell’art. 188 TUEL, il quale prevede che, in presenza, nell’ultimo rendiconto, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio, è vietato agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.
Quanto alle Quanto alle modalità del finanziamento di tali debiti, l ’art. 194, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Tuel) al comma 3 stabilisce che, ove non possa documentalmente provvedersi con possibili economie di spesa e tutte le entrate (ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione) ed anche, come aveva tentato il Comune ponendo all’asta dei cespiti, attraverso i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, l’ente locale possa ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella deliberazione consiliare con la quale viene approvato il ricorso al credito deve essere motivata l’impossibilità di utilizzare altre risorse.
Per quanto riguarda l’origine del debito fuori bilancio, pur trattandosi di una voce evidentemente riconducibile alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 194 del Tuel, merita di essere considerata la natura sottostante della spesa liquidata nella sentenza esecutiva. Tale funzione di accertamento deve essere posta in diretta connessione con l’obbligo di trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti delle relative delibere, così come avvenuto nel caso di specie.
Un attento monitoraggio dell’attività gestionale, prima sulla procedura ablativa e poi sulle conseguenze connesse all’occupazione illegittima ed alla relativa controversia civile, avrebbe dovuto indurre il Comune a valutare le condizioni di componimento del contenzioso e comunque a porre in essere le misure di garanzia dal rischio di una soccombenza che, da ultimo nel 2017 poteva apparire certa nell’an e calcolabile nel quantum, predisponendo così le dovute correzioni nell’ambito degli equilibri finanziari del bilancio, prima di giungere al riconoscimento d i un debito fuori bilancio lievitato per effetto degli interessi e della rivalutazione di un bene da almeno trenta anni asservito alle finalità della procedura di esproprio, nonché delle spese di giudizio e con l’aggiunta de gli oneri derivanti dall’accensione di un mutuo oneroso.
Il ritardo dell’ente locale nel cautelarsi con il fondo contenzioso, unitamente all’assenza di riscontrate responsabilità emerse durante il Consiglio comunale, hanno indotto il Collegio contabile nel trasmettere una autonoma segnalazione alla Procura contabile.
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