La difesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
Secondo l’agente di riscossione la domanda avanzata dal Comune deve essere dichiarata inammissibile ed, in ogni caso, nel merito si rileva che:
- Non vi è alcun obbligo di informazione da parte dell’agente di riscossione nei confronti dell’ente locale, in quanto è stato attivato un portale telematico di rendicontazione on line dello stato della riscossione (denominato “Monitor Enti”, gia “Rendiweb” e “Risconet”) destinato agli enti creditori;
- Alla data della domanda risultavano affidati all’Agente della Riscossione da parte del Comune ruoli esattoriali relativi agli anni fino al 2017 ed afferenti “infrazioni a codice della strada”, “tassa rifiuti solidi urbani”, “ICI”, “Tributi coattivi”, “Cosap” e “Canoni coattivi”, pari ad € 38.691.289,48 (importo comprensivo degli interessi di rateizzazione), riscossi nella misura del 21% (€ 8.120.860,00);
- Il Comune non può invocare il risarcimento per il pagamento delle somme accertate e non introitate se prima il concessionario non ha presentato la dovuta comunicazione di inesigibilità da sottoporre al vaglio dell’ente creditore e quest’ultimo non abbia formulato delle contestazioni al riguardo, non risultando, peraltro, neppure scaduti i termini previsti per la formalizzazione delle stesse ex comma 682 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 che per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, il termine per le dichiarazioni di inesigibilità è rappresentato dal 31.12.2021, per quelli relativi alle annualità comprese tra il 2015 ed il 2000 detti termini risultano compresi tra il 31.12.2022 (per il 2015) ed il 31.12.2037 (per il 2000).
La posizione della corte dei conti
Precisa in via preliminare il Collegio contabile come la domanda debba ritenersi ammissibile in quanto la legge ha attribuito alla Corte dei conti la piena giurisdizione in materia di contabilità pubblica (art.103, co.2, Cost.) ciò comporta che tale giurisdizione si estende a tutte le controversie in cui si discuta della corretta gestione di denaro di spettanza di enti pubblici da parte di un agente contabile.
Il giudizio, pertanto, legittimo da parte del Comune risulta infondato nel merito per le seguenti ragioni:
- La normativa di settore che disciplina gli obblighi dei concessionari ed i flussi informativi obbligatori destinati agli enti creditori (D.lgs. n. 112/1999) non prevede più (cfr. art. 1, comma 682, della L. n. 190/14) l’obbligo del concessionario di comunicare annualmente all’Ente creditore lo stato delle procedure esecutive, la cui mancanza costituiva, prima della citata modifica, causa di decadenza del diritto al discarico. Tuttavia, il legislatore ha posticipato il termine per presentare le dichiarazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (cfr. art. 1, comma 684, della L. n. 190/14). Tenuto, altresì, conto che il discarico per inesigibilità costituisce un diritto per il concessionario, non sussistendo alcun obbligo per quest’ultimo di attivare la relativa procedura a beneficio dell’ente creditore, risulta chiaro che nessun inadempimento sia imputabile, sotto questo profilo, all’agente contabile;
- Avuto riguardo alla rendicontazione l’agente della riscossione si è dotato di un portale telematico di rendicontazione on line dello stato della riscossione (denominato Rendiweb) destinato agli enti creditori, cui e garantito l’accesso mediante l’utilizzo di una password e di un codice utente. Attraverso la consultazione del portale, e possibile acquisire tutte le informazioni riguardanti le attività poste in essere dal concessionario, su tutto il territorio nazionale, per la riscossione dei singoli ruoli affidatigli. Tali informazioni sono rese disponibili sia a livello aggregato (accesso ai dati economici complessivi di un ruolo) sia di dettaglio (per il singolo contribuente compreso nel ruolo). La rendicontazione ha, quindi, ad oggetto: gli importi affidati in riscossione, le caratteristiche del ruolo, le somme riscosse, i riversamenti all’ente creditore (distinti per imposta, mora e compensi trattenuti) sino all’eventuale inesigibilità a seguito dell’infruttuoso esperimento delle procedure di riscossione coattiva. I predetti dati sono altresì estraibili in modo da alimentare i sistemi gestionali dell’ente impositore che potrà, cosi, avere contezza in tempo reale del grado di riscossione delle entrate affidate alla società concessionaria, dello stato delle procedure esecutive e delle eventuali inesigibilità;
- Inoltre, è previsto dall’ordinamento anche un diverso strumento per consentire un’ulteriore attività di rendicontazione da parte del concessionario. In base all’art. 193 del TUEL, il concessionario per la riscossione e un agente contabile ed ha l’obbligo di rendere il conto giudiziale della propria gestione. Al conto giudiziale, ora regolato dagli artt. 137-150 del nuovo codice della giustizia contabile non si applicano le previsioni dell’art. 19 del D. Lgs. n. 112/1999 e, pertanto, in sede di presentazione del conto, il concessionario per la riscossione e tenuto ad allegare la documentazione giustificativa della propria gestione, sulla base di quanto previsto dall’art. 140, c. 5, c.g.c. In caso di omessa presentazione del conto, l’Amministrazione interessata può inviare – ex art. 141 c.g.c. – un’apposita richiesta al pubblico ministero contabile, affinché promuova l’apposito giudizio per la resa del conto.
Conclusione
Sulla base di tale puntuale ricostruzione, il ricorso del Comune deve essere dichiarato infondato.
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