Dup alla prova dei programmi delle opere e degli acquisti di beni e servizi

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23 Luglio 2018
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di Alberto Barbiero

Il Dup deve contenere il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Le modifiche del principio contabile sulla programmazione, approvate da Arconet e in attesa di essere codificate con il decreto ministeriale di aggiornamento, stabiliscono infatti (paragrafo 8.2.) che nel contenuto minimo della sezione operativa devono esservi i due programmi definiti dall’articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

Il nuovo principio contabile
Nella struttura della parte seconda del documento unico di programmazione le amministrazioni locali sono tenute a inserire tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione e approvazione.
La nuova formulazione del principio stabilisce che questi documenti sono quindi approvati con il Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni, esplicitando tra questi il programma biennale di forniture e servizi, secondo l’articolo 21, comma 6, del Dlgs 50/2016. Lo stesso paragrafo sulla sezione operativa precisa che la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del Dlgs 50/2016, che sono ricompresi nella sezione operativa del Dup.
Nella revisione del principio, la commissione Arconet ha tenuto conto anche delle problematiche di coordinamento dei processi approvativi delle varie tipologie di strumenti, chiarendo che nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del Dup, essi devono essere adottati o approvati autonomamente dal documento unico, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel Dup.
Nel caso invece cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del Dup, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal documento unico, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al Dup.
I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere invece inseriti nel documento unico di programmazione. Programma triennale delle opere pubbliche
L’innovato principio contabile prova ad affrontare anche il profilo più critico, ossia quello del programma triennale delle opere pubbliche, rispetto al quale focalizza l’attenzione sui termini previsti dall’articolo 5, comma 5 del Dm 14/2018. La disposizione stabilisce infatti che successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente per trenta giorni e sono approvati entro i successivi trenta. Di conseguenza, nel Dup da presentare al consiglio entro il 31 luglio ogni ente locale deve inserire il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche quantomeno adottato in base al Dm 14/2018, nonché il programma biennale per le acquisizioni di beni e servizi, demandando ad un momento successivo al termine dei sessanta giorni l’approvazione del programma per le opere (con presentazione al consiglio nella nota di aggiornamento al Dup).

 

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

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