DUP (o nota di aggiornamento del DUP) e bilancio di previsione si possono approvare nella stessa seduta consiliare

8 Luglio 2024
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Ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 170, comma 5, dello stesso TUEL, le previsioni del bilancio devono essere elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, il quale costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione stesso.
La natura di presupposto indispensabile del DUP rispetto a tutti gli altri documenti di programmazione è indicata anche nel paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).
Ma è necessario che il DUP (o la nota di aggiornamento del DUP) e il bilancio di previsione siano approvati in due distinte sedute dell’organo consiliare?
La sentenza n. 4426/2024 del Consiglio di Stato, pubblicata il 17/05/2024, risolve il quesito, fornendo una chiara indicazione. Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato il carattere propedeutico del DUP rispetto al bilancio, precisa che:
– l’art. 174, comma 1, del TUEL dispone che, entro il 15 novembre di ogni anno, l’organo esecutivo dell’ente locale presenta all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione e lo schema di nota di aggiornamento al DUP (anche ai sensi dell’art. 170, comma 1, del TUEL); tale previsione normativa consente dunque la congiunta presentazione all’organo consiliare dei due atti, per la loro approvazione anche nella stessa seduta;

– lo stesso art. 174, comma 1, del TUEL non dispone la necessità di approvare il DUP (o la nota di aggiornamento del DUP) in un’apposita seduta consiliare “dedicata”, preliminare a quella convocata per il bilancio di previsione;
da nessuna disposizione del TUEL è possibile trarre la conseguenza per la quale il DUP debba essere approvato in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata all’approvazione del bilancio; la sequenza logica e cronologica tra i due atti programmatori non significa che occorra assicurare una certa distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l’approvazione;
devono essere garantiti i termini minimi intercorrenti tra l’avviso di convocazione della seduta dell’organo consiliare e la data fissata per la riunione dello stesso, assicurando che, fin dalla comunicazione dell’avviso di convocazione, siano messi a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e gli allegati pertinenti ai fini dell’esame dei punti all’ordine del giorno.
Sarà dunque il regolamento di contabilità che dovrà disciplinare, come richiesto anche dall’art. 174, comma 2, del TUEL, le modalità e le tempistiche per la messa a disposizione dei Consiglieri della documentazione attinente al DUP ed al bilancio di previsione per la relativa approvazione anche nella stessa seduta consiliare.
Si sottolinea infine come anche il DM MEF 25/07/2023, che ha modificato profondamente il calendario per l’approvazione del bilancio di previsione, inserendo il paragrafo 9.3.1 nel principio contabile applicato 4/1, non abbia indicato la necessità di una separata seduta consiliare per l’approvazione del DUP, rispetto alla seduta consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione.

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