E’ inibito all’ente locale attribuire regali ai propri dipendenti anche qualora collocati in quiescenza, salvo quelli di modico valore

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 1/10/2015)

In sede di controllo delle spese di rappresentanza, i giudici contabili lombardi, hanno chiesto al Comune giustificazioni in merito alle spese sostenute, anche se di modesto valore, a fronte del riconoscimento dei propri dipendenti in occasione della loro collocazione in quiescenza. Dopo aver argomentato sulla errata classificazione dei citati riconoscimenti tra le spese di rappresentanza, il Collegio contabile evidenzia l’illegittimità di qualsiasi regalo e/o liberalità conferita al personale dipendente al di fuori delle regole legali e contrattuali. Tali tipologie di spese non soddisfano alcun interesse pubblico con la conseguenza che non possa che esserne affermata l’illegittimità, anche in caso di importi modesti. I giudici, tuttavia, aprono indirettamente a forme di liberalità effettuate nei limiti del codice di comportamento di cui all’art. 4 del D.P.R. n.62/2013, a mente del quale “per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle mansioni”. Tali sono le motivazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rinvenibili nella deliberazione 23/09/2015 n.306

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