- Gli enti che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
- Gli enti che hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
- Gli enti che non hanno inviato la certificazione per l’anno 2022 entro il termine del 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite ai sensi dell’art. 106 citato in premessa, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.
CONSULTA GLI ALLEGATI AL DM CONTENENTE L’ELENCO DEGLI ENTI SANZIONATI
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