Enti dissestati: via al fondo decentrato

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26 Aprile 2022
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di Vincenzo Giannotti – (ItaliaOggi – 26/04/2022)

Nulla osta alla costituzione e sottoscrizione del fondo decentrato per gli enti dissestati anche prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I revisori dei conti, cui è demandato il parere previsto dai principi contabili, sia nella fase di costituzione sia in quella della pre-intesa, dovranno utilizzare particolare cautela nella resa dei pareri richiesti, dovendo verificare se esistono le condizioni previste dal testo unico enti locali (art.250), in altre parole se le somme stanziate non siano superiori all’ultimo bilancio approvato, verificandone i limiti rispetto alle entrate accertate. Così la Corte dei conti per la Regione siciliana (deliberazione 51/2022) risponde a un sindaco di un ente in dissesto che ha chiesto ai magistrati contabili se in attesa del bilancio stabilmente riequilibrato, è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e, in seguito, alla relativa sottoscrizione. Ricorda il Collegio come la costituzione del fondo decentrato integrativo per gli enti in dissesto è, secondo le indicazioni del contratto Funzioni Locali, limitato alla sola componente delle risorse stabili.

Pertanto, non potendo gli enti dissestati inserire, per espressa disposizione contrattuale, alcuna risorsa variabile, ad eccezione di quelle finanziate per legge ed obbligatoriamente da distribuire, possono procedere alla costituzione del fondo anche in assenza del bilancio riequilibrato ma rispettando il vincolo di cui all’art.250, Tuel. Quest’ultimo prevede che nella fase transitoria, ossia prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso e, comunque, nei limiti delle entrate accertate, senza superare in dodicesimi le rispettive somme impegnabili. Il procedimento, infine, potrà essere portato a conclusione, con la relativa sottoscrizione del contratto, in modo tale da poter impegnare e distribuire le risorse decentrate, sulla base degli accordi decentrati. In questo caso, particolare attenzione dovrà porre il revisore dei conti, sia nella certificazione del fondo decentrato, sia nella successiva fase della pre-intesa: sarà suo compito tener conto della programmazione e autorizzazione della spesa secondo l’ultimo bilancio approvato, o di quelli successivi all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, secondo la fase in cui si trova l’ente e all’annualità presa in considerazione.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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