Il fatto
Un ente locale che ha iniziato la procedura del piano di riequilibrio finanziario, in attesa della sua approvazione, ha chiesto ai magistrati contabili di controllo se, non disponendo l’ente dell’intera copertura finanziaria per i debiti fuori bilancio inseriti nel piano, sia possibile utilizzare una quota del fondo di rotazione ricevuto, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del piano di riequilibrio, per la copertura di parte dei debiti fuori bilancio.
Utilizzazione del fondo di rotazione
In via preliminare, il Collegio contabile ha evidenziato come, la Sezione regionale di controllo per il Lazio, in sede di esame di un piano di riequilibrio finanziario, con apposita ordinanza (deliberazione n. 8/2023/PRSP) ha rimesso allo scrutinio della Corte costituzionale il contenuto precettivo delle disposizioni di rango primario che permettono l’utilizzo del Fondo di rotazione quale mezzo di copertura dello squilibrio evidenziato nel PRFP, segnatamente consistente in disavanzo e debiti fuori bilancio, impedendo il dispiegarsi della tecnica contabile necessaria a neutralizzarne gli effetti migliorativi sul risultato di amministrazione, con conseguente ampliamento della capacità di spesa corrente.
Sulla copertura dei debiti fuori bilancio
In merito ai debiti fuori bilancio, il Collegio contabile ricorda che il profilo temporale della scadenza dell’obbligazione, da individuarsi nel momento dal quale il creditore ha il diritto di esigerne il pagamento (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, § 2 Principio della competenza finanziaria), governa il criterio dell’imputazione contabile della spesa a un preciso esercizio e, di conseguenza, anche l’ambito della sua copertura finanziaria. Inoltre, qualora il provvedimento di riconoscimento intervenga posteriormente alla scadenza dell’obbligazione o nel medesimo anno in cui sia destinato a spirare il termine per il pagamento, l’imputazione contabile deve senz’altro essere effettuata con riguardo al medesimo esercizio del riconoscimento. La possibilità di poter imputare in diversi esercizi finanziari il debito fuori bilancio può discendere dal raggiungimento di accordi formali tra l’ente e i propri creditori finalizzati alla consensuale dilazione del pagamento, in carenza dei quali non potrà che procedersi all’imputazione contabile dell’intero debito nell’esercizio del relativo riconoscimento. In caso di formale dilazione del pagamento, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato. La Consulta ha, inoltre, precisato come vi debba essere una stretta e imprescindibile sincronia tra riconoscimento e copertura, in quanto «l’individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell’onere, oltreché congrua e attendibile» (Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2023).
Da un punto di vista della copertura finanziaria la Sezione delle Autonomie ha osservato che, in linea di principio, «dal riconoscimento possono conseguire le seguenti situazioni:
a) l’Ente ha risorse, imputa e paga nell’esercizio;
b) l’Ente non ha risorse sufficienti a finanziare ed estinguere nel solo esercizio di riconoscimento tutto il debito e, pertanto, può convenire con i creditori la tempistica dei pagamenti;
c) non ha risorse nei termini di cui ai punti a) e b), accerta il disavanzo ed applica le disposizioni relative al ripiano del disavanzo.
Quest’ultimo punto c), evidenzia le interazioni che devono intercorrere tra la parte disponibile del risultato di amministrazione o disavanzo e i debiti fuori bilancio censiti dall’ente, non tempestivamente riconosciuti a chiusura di un esercizio finanziario. Sul punto la giurisprudenza contabile ha evidenziato che, il mancato formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio non esonera l’ente dall’obbligo di ricondurre tali passività al risultato di amministrazione attraverso il sistema degli accantonamenti, nel momento dell’approvazione degli schemi consuntivi, al fine di rendere una veridica rappresentazione della concreta situazione finanziaria e di improntare l’intera gestione del bilancio a canoni di prudenza, ricordando che, a norma dell’ordinamento contabile, «tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, § 9 Principio della prudenza). Infatti, «i debiti fuori bilancio che sono stati censiti dall’ente, nelle more del loro riconoscimento e della loro copertura, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 32/2020). La registrazione contabile di un Fondo apposito, «la cui costituzione, è bene precisarlo, in vigenza della contabilità armonizzata costituisce un obbligo e non una facoltà per l’Ente locale, è diretta ad assicurare copertura finanziaria alla obbligazione già perfezionata e scaduta, ma non ancora registrata in bilancio, ipotesi, nella quale sarà, comunque, necessario seguire la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, che troverà copertura contabile nel fondo» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 11 del 2018). D’altronde, in presenza di debiti fuori bilancio accertati al momento dell’ultimo rendiconto deliberato, già lo stesso legislatore pone un limite alla capacità di impegno e pagamento dell’ente locale per spese relative a servizi non espressamente previsti dalla legge, nelle more della variazione che dispone la copertura per il riconoscimento e finanziamento delle passività in questione (art. 188, comma 1-quater, del TUEL). Ciò, all’evidenza, al fine di comprimere immediatamente la spesa non obbligatoria né indispensabile, in modo da non erodere le risorse occorrenti alla riconduzione al sistema di bilancio dei debiti maturati al di fuori delle corrette procedure di spesa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento