Art.1, comma 22-bis
Viene stabilita dalla norma introdotta dal Sentato in sede di conversione in legge, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e autorizzate per l’anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
Art.3, comma 10-quater
In sede di conversione in legge al Sentato è stato prorogata di tre mesi, ossia fino al 31 marzo 2023, il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Si tratta della possibilità, da parte dei comuni capoluogo di provincia di un accordo con lo Stato per il rientro dal disavanzo. Si deve trattare di comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro. Con tale accordo, ai fini del ripiano del disavanzo, il Sindaco impegna il comune capoluogo di provincia a porre in essere, per il periodo della intera durata del piano, parte o tutte le seguenti misure (previste dall’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021): l’incremento dell’addizionale IRPEF e l’introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione; l’incremento della riscossione delle entrate; un’ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici e dei relativi spazi, il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l’incremento progressivo della spesa per investimenti. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell’accordo è sospesa la procedura del c.d. dissesto guidato. Tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell’accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri.
Art.3 – quater
Anche tale articolo è stato inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga di fino al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dal Testo unico degli enti locali ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, solo per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell’anno 2022.
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