Un ente in riequilibrio finanziario, con relativo piano approvato dalla Corte dei conti, ha chiesto a tacitazione delle pretese del creditore, nascenti da sentenza inoppugnabile, una transazione. In considerazione dell’esito negativo degli atti di pignoramento presso il terzo Tesoriere, il creditore non accettando la transazione proposta ha attivato il giudizio di ottemperanza presso il TAR per il Lazio che, con sentenza 04/11/2019 n.12604, ha ritenuto fondate le ragioni del creditore.
La richiesta della sentenza di ottemperanza
Il creditore non soddisfatto del credito verso un ente locale, a fronte di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non opposta, ha chiesto ai giudici amministrativi di primo grado l’azione di ottemperanza. Il Collegio amministrativo adito evidenzia in via preliminare come ogni pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali. Dagli atti del procedimento, è stato possibile ricostruire la vicenda di inadempimento dell’ente, nonostante lo stesso avesse avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dalla Corte dei conti.
La procedura di riequilibrio finanziario
Ai sensi dell’art.243-bis del Tuel gli enti locali che accertino situazioni di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Dalla data di approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, il legislatore ha previsto che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte delle Corte dei conti.
Dall’esame della documentazione trasmessa è emerso che la Corte dei conti abbia approvato il piano di riequilibrio, ponendo in tal modo fine alla sospensione delle procedure esecutiva, con la conseguenza che i pagamenti devono essere onorati da parte dell’ente locale.
La difesa dell’ente
In considerazione del credito discendente da una procedura di espropriazione, l’ente ha proposto una proposta transattiva che prevedeva il pagamento di una somma da pagarsi a varie scadenze, con la precisazione che non sarebbe stata eseguita la riduzione in pristino delle aree, che le stesse non sarebbero state restituite alla ricorrente, e che ad avvenuta erogazione delle somme il Comune avrebbe provveduto alla emissione del decreto di acquisizione del bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico. In tal modo, a dire dell’ente locale, l’ente ha intrapreso la strada della soluzione della controversia.
La decisione del Collegio amministrativo
Secondo i giudici amministrativi di primo grado il proporre una transazione non equivale ad adempiere all’obbligo nascente dalla citata sentenza, per cui, poiché non risulta che l’Amministrazione abbia ottemperato integralmente a quanto disposto dal Giudice ordinario, va affermata la persistenza del suo obbligo di ottemperare al giudicato, sebbene nei limiti di compatibilità col citato piano di riequilibrio.
Oltre alle somme dovute, precisa il Collegio contabile, appare ragionevole riconoscere al ricorrente a tale titolo un’ulteriore somma, pari agli interessi legali sulle somme dovute e non ancora corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia e fino al dì del pagamento da parte dell’Amministrazione intimata, ovvero, in caso di mancato pagamento, fino al dì dell’insediamento del commissario ad acta.
In caso di mancato pagamento delle somme richieste e ricalcolate entro sessanta giorni da parte dell’ente, viene nominato un commissario ad acta il quale dovrà provvedere, ad istanza di parte, entro i successivi ulteriori 90 giorni, salvo preliminare verifica dell’adempimento dell’Amministrazione ancorché successivo al termine assegnato.
L’amministrazione deve, inoltre, essere condannata alle spese di giudizio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento