di Sergio Trovato
Non ha alcuna legittimazione processuale il soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali che ha predisposto gli atti, sottoscritti, emanati e notificati dall’amministrazione comunale. La legittimazione passiva del concessionario sussiste solo per gli atti dallo stesso emanati. Non può essere considerato parte del processo tributario, infatti, il concessionario che ha stipulato con il comune un contratto per l’affidamento dell’attività di riscossione e della preliminare attività accertativa, ma di cui non è il titolare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 16760 del 14 giugno 2021. Per i giudici di piazza Cavour, il comune di Guidonia Montecelio aveva stipulato con la società concessionaria un contratto di affidamento per la gestione delle attività di accertamento e riscossione coattiva.
La forma di affidamento, però, «non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale».ù La pronuncia è del tutto condivisibile, atteso che nel caso di specie non si trattava di un affidamento in concessione, ma di un’attività di supporto. Vale a dire l’affidatario svolgeva un’attività cosiddetta endoprocedimentale, strumentale, propedeutica, finalizzata all’emanazione degli atti impositivi, atteso che lo stesso non era legittimato alla sottoscrizione e alla notifica degli avvisi accertamento e delle ingiunzioni di pagamento. Il contribuente aveva eccepito la carenza di legittimazione processuale nei vari gradi di giudizio. L’avviso di accertamento era stato emesso direttamente dall’ente impositore. Inoltre, era stato sottoscritto e notificato dal funzionario dell’amministrazione comunale. Come posto in rilievo dalla Cassazione, nella disciplina del processo tributario il termine «parte» va inteso o «in senso puramente formale», individuando il soggetto che agisce e propone l’azione giudiziale, oppure «in senso sostanziale, ossia il soggetto titolare (attivo o passivo) del diritto controverso». In base all’articolo 10 del decreto legislativo 546/1992, sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo ministeriale, concessionari dei tributi locali, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto.
La normativa processuale tributaria richiama la figura del ricorrente, ossia la parte che propone la domanda, che è quella legittimata in senso sostanziale rispetto alla parte resistente, individuata nell’ufficio o ente. Legittimato passivo è solo il soggetto che ha emesso l’atto notificato al contribuente. Il concessionario può essere parte, secondo la Cassazione, solo quando oggetto della controversia sia «l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili». Per poter avere la legittimazione ad agire e a resistere in giudizio deve essere il titolare delle attività di accertamento e riscossione, l’affidamento deve avere una forma più ampia, non limitata al supporto, all’attività interna, strumentale, seppur anch’essa valida dal punto di vista formale. Pertanto, si deve trattare di un affidamento in concessione, che consente al soggetto incaricato (concessionario) di sostituirsi all’ente nei diritti e negli obblighi. In tal caso il concessionario può sottoscrivere gli atti e assumersene la paternità, secondo un criterio di imputazione giuridica, ha la facoltà di emanarli e notificarli, nonché di rettificarli e annullarli, in autotutela, di fare ricorso agli strumenti deflattivi (mediazione e conciliazione) e di seguirne tutte le vicende giuridiche, anche in sede contenziosa. E’ questa forma giuridica di affidamento che gli attribuisce il potere di difendere gli interessi dell’ente affidante e la qualità di parte, sia resistente che ricorrente, nei vari stati e gradi del giudizio.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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