Equo compenso per i revisori 

Italiaoggi
19 Febbraio 2024
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di MARCO CASTELLANI (ItaliaOggi, 16/02/2024)

 

Uno sguardo sul futuro della professione e sulle possibili soluzioni per uscire dalla crisi
Remunerazioni adeguate ai compiti e formazione di qualità

 

Come ogni anno la Direzione centrale per la Finanza Locale ha pubblicato i dati statistici dell’elenco dei revisori degli enti locali, confermando la progressiva riduzione degli iscritti fatta registrare negli ultimi anni, 13.773 nel 2024 contro i 14.041 del 2023. Confrontando i dati del 2024 con quelli del primo elenco del 2016 appare evidente come sia necessario intervenire sul decreto ministeriale n. 23/2012 che regolamenta le modalità di iscrizione all’elenco. Dal 2016 al 2024 il numero di iscritti complessivo si è ridotto del 20% con punte del 32% in Emilia-Romagna e del 25% in Puglia. La percentuale di composizione maschile (70%) non è cambiata rispetto a quella femminile (30%) come non è sostanzialmente mutata la composizione tra iscritti commercialisti (93%) e iscritti revisori legali (7%), mentre il 13% risulta essere dipendente pubblico. Desta preoccupazione il dato anagrafico perché gli over 66 (13%) superano gli under 42 (9%) mentre il 78% degli iscritti appartiene alla fascia 43-65 anni. Quali possono essere le cause di questa riduzione di appeal da parte dei colleghi verso il mondo della revisione degli enti locali? In primis la scarsa probabilità di essere estratti ed assumere un incarico non incentiva a mantenersi aggiornati su una materia così complessa e in continua evoluzione, in secondo luogo il crescente numero di adempimenti e controlli posti in capo all’organo di revisione senza una adeguata remunerazione porta molti colleghi a valutare negativamente la funzione di revisore degli enti locali anche alla luce dei profili di responsabilità che essa comporta. Da questo punto di vista è la stessa Direzione centrale per la finanza Locale che con massima del 19/12/2022 si è detta consapevole che spesso gli enti locali, ben lontani dallo spirito normativo che aveva portato alla formulazione del dm 21/12/2018, propongono compensi irrisori a fronte della delicata e importante funzione di cui il revisore è incaricato. Nel richiamare l’atto di orientamento del 13 luglio 2017, dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con il quale è stato precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti, nel silenzio del legislatore, con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore, la Direzione centrale ha altresì ricordato che la Sezione autonomie della Corte dei conti con delibera n. 16 del 13 giugno 2017, pur riconoscendo la necessità di una fissazione equa dei compensi, ha precisato che «i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa». Per uscire da questa situazione di “stallo” si ritiene indispensabile intervenire sulla legge n. 49/2023 sull’equo compenso, precisando che per i revisori degli enti locali si debba fare riferimento al decreto previsto dall’art. 241, comma 1, del Tuel (attualmente il dm 21/12/2018) e non dai parametri fissati dm 21 dicembre 2012. Sarebbe un intervento coerente con la volontà manifestata dal legislatore e con le valutazioni dei principali punti di riferimento dei revisori degli enti locali, il Ministero dell’Interno e la Corte dei conti. Contestualmente è necessario intervenire sugli articoli del titolo VII del Tuel e sul dm n. 23/2012 tenendo conto dell’esperienza maturata in questi anni e prendendo in considerazione le proposte formulate dal Cndcec e dall’Ancrel già nella scorsa legislatura. Il 22/03/2024 in collaborazione con l’Odcec di Bologna, Upi e Anci regionali, Corte dei conti, associazioni Contare ed Ardel, si parlerà anche di questo in un interessantissimo convengo dal titolo “La riforma del Tuel e della contabilità pubblica”. Del resto, questa legislatura dovrebbe riuscire nell’intento di realizzare entrambi i percorsi di riforma rispetto ai quali i revisori hanno le carte in regola per dare il proprio contributo. In ultimo per quanto riguarda i crediti formativi è necessario fare una riflessione sul concetto di “formazione di qualità”. La qualità della formazione non dipende dalla gratuità o meno di un corso. Gli ordini locali, spesso in collaborazione con Ancrel, lo stesso Cndcec ed il ministero mettono a diposizione dei colleghi numerose iniziative gratuite oa basso costo di altissima qualità. Nel percorso di accreditamento dei corsi, dei seminari e dei convegni, le variabili oggetto di valutazione sono altre: contenuti, docenti, modalità organizzative, test. I colleghi, poi, sono assolutamente in grado di valutare quali corsi siano idonei o meno per la loro formazione indipendentemente dal costo. Ai revisori, infine, sono messi a disposizione molti strumenti utili per lo svolgimento del loro mandato quali i Principi di vigilanza e controllo del Cndcec e delle correlate check list (quella sui controlli degli appalti alla luce del d.lgs 36/2023è stata recentemente aggiornata), i formulari e gli schemi di parere e relazioni proposti dall’Ancrel e dal Cndcec, le linee guida della Corte dei conti e la numerosa giurisprudenza contabile. La nostra associazione che cerca di essere sempre tempestiva nell’aggiornare gli iscritti di tutte le novità normative, ha messo anche a disposizione delle puntuali check list per il monitoraggio dei fondi del Pnrr. Quello che rende la revisione degli enti locali meno attraente per i colleghi, come dimostrano inequivocabilmente i dati forniti dal ministero, non è il rischio di incorrere in responsabilità a causa di percorsi formativi di scarsa qualità, ma la non adeguata remunerazione rispetto all’elevato grado di specializzazione richiesto alla luce dei compiti che la norma continua ad attribuire ai revisori e tenuto conto della scarsa probabilità di poter svolgere gli incarichi.

 

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

* Articolo integrale pubblicato su Ilsole24ore del 16 febbraio 2024.

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