Errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

20 Aprile 2023
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I residui attivi iscritti in bilancio relativi a contributi riscuotibili solo a rendicontazione avvenuta, non possono essere imputati al titolo IV anche se vi sia stato bilanciamento con il fondo pluriennale vincolato. Infatti, secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (DEL: n. 49 del 18/4/2023) debbono essere osservati i principi contabili che prevedono che l’ente beneficiario dei contributi ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.

Il fatto

Nella verifica del precedente rendiconto è apparso un anomalo incremento dei residui attivi di un ente locale, iscritti al Titolo IV dell’entrata. L’ente a suo tempo ha giustificato l’imputazione contabile, senza che vi fosse alcun impatto sul risultato di esercizio, essendo i residui attivi bilanciati da spese di pari importo, iscritte al fondo pluriennale vincolato. Nell’esame del conto consuntivo dell’anno successivo il magistrato contabile ha chiesto chiarimenti in merito al valore elevato di tali residui. L’ente ha dettagliato la posta contabile precisando che la posta contabile iscritta nelle entrate si riferisce ai contributi da trasferimenti dalla Regione per contributi da cofinanziamento delle opere di recupero del patrimonio immobiliare a seguito del sisma, somme quindi che saranno trasferite all’ente locale in modo puntuale in seguito a rendicontazione.

L’errore dell’imputazione contabile

Il Collegio contabile ha evidenziato l’errore nell’imputazione contabile da parte dell’ente, per non aver applicato il principio contabile di cui al punto 3.6 dell’all.4/2 al D. Lgs. 118/2011. Quest’ultimo, infatti, prevede che, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.
Ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.
Tale principio contabile, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa. Ora, precisa il Collegio contabile, se è vero che una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo, tuttavia, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
a) da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL;
b) dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio), attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse), correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).
L’ente, pertanto, dovrà adeguare le scritture contabili in aderenza al principio contabile.

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