FAQ – Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con comunicato del 18/05/2015 la Fondazione ANCI (IFEL) rispendo alle seguenti domande.

DOMANDA

Con rendiconto 2014 gli enti non sperimentatori devono calcolare il FCDE?

Per il calcolo del FCDE in sede di riaccertamento straordinario si deve o si può fare riferimento alle modalità di calcolo dello stesso fondo previste per il rendiconto? Oppure l’accantonamento in sede di riaccertamento avviene sulla base di valutazioni non frutto di calcoli e tese comunque ad accantonare prudenzialmente una quota del risultato di amministrazione?

Ente non sperimentatore. Non ha residui vecchi + di 5 anni. Dopo riaccertamento straordinario residui deve calcolare fcde. e vincolare avanzo. Se risposta affermativa come calcolare?

Quali adempimenti bisogna effettuare sui residui derivanti dal rendiconto 2014 in fase di approvazione in questo mese?

Non mi è ancora chiaro come si calcola in sede di approvazione del rendiconto 2014: incasso residui diviso residui riportati (dal rendiconto cedente) oppure incassato (competenza e residui) diviso competenza… diversi colleghi mi dicono questo ultimo metodo fino a quando l’ente non sarà in sperimentazione

RISPOSTA

Il Comune deve calcolare nel rendiconto 2014 il fondo svalutazione crediti secondo le regole del DL 95/2012 (25% di svalutazione dei residui attivi al 31/12/2014 tit. 1 e 3 con anzianità superiore a 5 anni); nel riaccertamento dovrà ricalcolare il FCDE sullo stock di residui al 1/1/2015, secondo le nuove regole. Il FCDE nel riaccertamento si applica sostanzialmente a tutte quelle voci per le quali non vale un presupposto che ne possa escludere l’applicazione (si veda slide 2.3 webinar 16/3). Sui residui attivi confermati con il riaccertamento al 1/1/2015, corrispondenti a tali entrate, il FCDE si calcola con le stesse tipologie di medie del bilancio di previsione. I valori da utilizzare per il calcolo delle medie, e del complemento a 100 per il FCDE, sono gli incassi in conto residuo e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Si sottolinea che il riferimento all’anzianità dei residui maggiore dei 5 anni vale per il calcolo del fondo svalutazione crediti ex DL 95/2012 nel rendiconto 2014; nel successivo/contestuale riaccertamento straordinario è sottoposto a calcolo l’intero stock di residui al 1/1/2015 (sempre residui per i quali non vale un presupposto che ne possa escludere l’applicazione)

Il calcolo nel rendiconto 2014 è dunque diverso, in quanto si basa sul DL 95/2012. Dal 1/1/2015 vale il D.lgs. 118/2011 e allegati.

 

DOMANDA

Nel calcolo del FCDE a seguito del riaccertamento straordinario, le annualità da prendere in considerazione sono quelle degli ultimi 5 anni a partire dall’esercizio n-1. Quindi dovendo riaccertare i residui inseriti nel rendiconto 2014 dovremmo considerare le annualità 2009-2013. Ciò è suffragato dal vostro esempio che si riferisce al rendiconto 2015 per il quale le annualità prese in considerazione sono 2010-2014. E’ corretto?

RISPOSTA

Nel riaccertamento straordinario al 1/1/2015 si ha a disposizione anche il rendiconto 2014, dato il particolare sistema, valido solo per quest’anno, di contestualità del rendiconto 2014 e riaccertamento al 1/1/2015. Quindi i 5 anni sono il 2010/2014. A partire dal rendiconto 2015, i dati disponibili del quinquennio saranno quelli dall’anno (n-1), cioè il 2014, all’indietro.

DOMANDA

Quali anni vanno presi a riferimento per il calcolo del FCDE nel bilancio 2015, 2008-2012, 2009-2013 o 2010-2014? l’esempio mostrava 2010-2014

RISPOSTA

Se il bilancio 2015 sarà approvato dopo il rendiconto 2014, allora si prende come riferimento il quinquennio 2010/2014.

DOMANDA

Non ho accertato i ruoli del codice della strada cosa devo fare nel riaccertamento dei residui .

RISPOSTA

Le entrate che fino al 31/12/2014 sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Nel caso specifico le somme non riscosse non sono comprese nello stock di residui attivi, e quindi su queste entrate non si calcolerà FCDE nel riaccertamento.

DOMANDA

Ho residui su imu e tasi, in sede di riaccertamento vanno cancellati?

RISPOSTA

Le entrate riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (Imu, Tasi, addizionale irpef). Se previsto dalla normativa, e si accerta l’importo della stima sul portale per il federalismo fiscale (principio applicato 3.7.5), la componente dell’avanzo costituita da tali residui attivi è evidenziata nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione, periodicamente verificata, ed eventualmente riaccertata, ma non svalutata. In particolare per l’Imu agricola si veda il link http://www.fondazioneifel.it/riforma-della-contabilita/faq-riforma-della-contabilita/item/2552-imu-agricola

DOMANDA

Il FCDE relativo ai residui al 1/1/2015 è accantonato nell’avanzo di amministrazione rideterminato dopo il riaccertamento: deve essere stanziato nel bilancio 2015? In questo caso va finanziato con avanzo di amministrazione o entrate correnti?

RISPOSTA

Il FCDE risultante dal riaccertamento è commisurato e correlato ai residui confermati al 1/1/2015 (entrate non escludibili per qualche motivo legittimo al calcolo del FCDE).

Il FCDE stanziato nel bilancio di previsione è invece commisurato e correlato alle previsioni di entrata di competenza 2015..

A seguito del riaccertamento non è il FCDE accantonato al 1/1/2015 a dover essere stanziato nel 2015; in caso di disavanzo al 1/1/2015, il bilancio 2015 dovrà essere variato, o approvato, per l’importo della quota di disavanzo applicato all’esercizio (sul quale presumibilmente il FCDE sullo stock di residui ha pesato in maniera determinante)

DOMANDA

Nel caso di sanzioni cds riscosse da un’unione da distribuire successivamente ai comuni facenti parte dell’Unione come è più corretto procedere rispetto al FCDE?

Rappresento una unione di comuni e gestiamo la funzione di Polizia Locale dal 2001 gestione delle sanzioni ed emissione dei ruoli delle sanzioni. Fino all’anno 2011 le risorse delle sanzioni per violazioni al codice della strada venivano riscosse dall’Unione e poi riversate annualmente ai singoli Comuni associati. Quindi nei bilanci e ne rendiconti dell’unione abbiamo in entrata accertato i ruoli delle sanzioni e in uscita abbiamo istituito il capitolo per il riversamento degli incassi ai Comuni. Si tratta quindi di entrate di dubbia esigibilità che vanno a finanziare capitoli di spesa già previsti. Quindi se non incasso non verso. Si tratta di una entrata già prevista nella parte spesa. Devo lo stesso fare il calcolo del FCDE?

RISPOSTA

L’unione subentra nella gestione delle funzioni che diventano proprie, quindi accerta le entrate e accantona fcde. Gira ai comuni il netto (accertato – fcde) su cui questi calcoleranno la quota destinata all’art. 208 cds. Per il comune l’entrata è un trasferimento da unione e non provento. A rendiconto, l’unione verifica congruità accantonamento e regola le partite con i comuni, con economia di spesa sul residuo di competenza o incremento dell’impegno di spesa per i comuni, svincolando avanzo (l’unione non ha problemi di patto).

 

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