Fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sui residui attivi iniziali di ogni anno. Il chiarimento arriva dalla Corte dei conti Piemonte, che nella deliberazione 149/2024, fornisce alcune indicazioni che hanno una valenza generale.
Ricordiamo che, a consuntivo, il Fcde deve essere calcolato considerando i residui attivi consolidati con il riaccertamento ordinario ed in base alla capacità dell’ente di smaltirli misurata in base alle riscossioni degli ultimi 5 anni. Dal raffronto fra i dati esposti dal comune e quelli tratti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche i magistrati hanno evidenziato che non sono stati considerati i residui iniziali di ciascun anno, bensì i minori importi dei residui attivi di ciascun anno al netto delle cancellazioni effettuate nell’ambito dell’ultima revisione ordinaria annuale, cioè i soli residui che risultavano ancora conservati alla data del calcolo. Secondo la Corte, tale modalità di calcolo sovrastima la capacità di riscossione, perché sconta gli effetti della successiva cancellazione di residui attivi ritenuti insussistenti o inesigibili. Essa conduce quindi a sottostimare gli accantonamenti. In proposito, la Sezione rammenta che, secondo l’esempio 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria),è necessario:
1) determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l’importo dei residui conservati al termine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario;
2) calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno, negli ultimi cinque esercizi;
3) applicare all’importo dei residui conservati una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.
Fcde da calcolare sui residui attivi iniziali
Fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sui residui attivi iniziali di ogni anno.
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