La domanda posta dal Comune
Il quesito del Comune riguarda la possibilità da parte dell’ente di riconoscere quali debiti fuori bilancio (ai sensi dell’art.194 TUEL) il disavanzo della fondazione, attualmente in liquidazione sulla base di specifico decreto prefettizio.
La natura del debito fuori bilancio
Il Collegio contabile precisa in via preliminare come la natura di debito fuori bilancio, regolata dall’art.194 TUEL, sia consentita esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dal legislatore ed in particolare:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Il caso sottoposto a scrutinio potrebbe riguardare, pertanto, le ipotesi di cui alla lettera b (copertura di disavanzi) o c (ricapitalizzazione), di cui il legislatore ne subordina la possibilità a una serie tassativa di presupposti.
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Guida all’applicazione negli Enti locali della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
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