Il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), previsto dall’art. 6 del decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80 (cd. Decreto Reclutamenti), è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.
Di cosa si tratta?
Il Piao si configura pertanto come una concreta semplificazione della burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni, che permette alla Pubblica Amministrazione italiana di compiere un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance. Migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Le finalità del Piao sono in sintesi:
– consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
– assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Norme e prassi
- Art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Decreto Reclutamenti) che istituisce il Piao.
- Decreto (Dip. Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 (pubblicato nella G.U. del 7 settembre 2022, n. 209) contiene il regolamento che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).
- Nello scorso mese di luglio ANCI ha presentato un utile quaderno operativo intitolato Piano integrato di attività e organizzazione – Linee guida, schemi e indicazioni operative per la prima attuazione, attraverso il quale fornisce indicazioni operative indirizzate a tutti i Comuni e le Città metropolitane.
- Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2022 (“Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80”).
Le coordinate fornite dagli esperti
Siamo in presenza di un passaggio assai importante per le PA. Infatti, alla base della scelta legislativa di istituzione di questo documento di programmazione integrata vi è in primo luogo la necessità di rispettare un vincolo dettato dal PNRR per il rafforzamento della rilevanza giuridica degli istituti di programmazione. E vi è inoltre la volontà di semplificazione, con la unificazione di tanti documenti di programmazione in uno unico. Vi è soprattutto la volontà di imporre alle amministrazioni un approccio unitario, coordinato e sistematizzato alle proprie scelte di programmazione, talché la loro adozione veda il coinvolgimento attivo ed armonico di tutto l’ente, dagli organi di governo al segretario ed ai dirigenti o responsabili negli enti che ne sono sprovvisti” (Arturo Bianco).
Il Piao, non dovrà essere percepito come l’ennesimo adempimento, ma occasione per integrare i processi, favorire il lavoro di squadra, la condivisione delle informazioni e quindi anche la “messa a terra” degli investimenti che si vogliono realizzare. Il D.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 132 definisce, come detto, il contenuto formale del Piao. Si tratta di un regolamento, che già era stato anticipato dal d.m. 24 giugno 2022 che riporta le tre sezioni nelle quali deve essere articolato il Piano:
- Valore pubblico, performance e anticorruzione;
- Organizzazione e capitale umano;
- Monitoraggio.
Particolare enfasi viene assegnata al valore pubblico, alla sua misurazione e valutazione, dal momento che è necessario rendere conto alla cittadinanza, all’utenza, ma anche ai propri dipendenti di ciò che si sta facendo e dei miglioramenti che si sono posti in essere. Viene prevista una differenziazione negli adempimenti per gli Enti che contano meno di 50 dipendenti, dal momento che questi ultimi non dovranno predisporre tutta la modulistica contemplata, ma un numero minore di schemi (Paola Morigi).
Alcuni dubbi sollevati dagli esperti
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, il Piao si configura sostanzialmente solo come l’assemblaggio dei piani che, più che sostituire, assorbe. Chi parla di semplificazione evidentemente non ha ben chiaro in cosa consista. È vero che, formalmente, il Piao riduce il numero dei singoli piani da approvare, ma la sua costituzione in sezioni autonome e distinte evidenzia che si tratti di un raccoglitore. Certo, per un verso si impone una scadenza unica per la sua approvazione e si immagina che la contestualità nella compilazione comporti anche un coordinamento tra soggetti, in modo tale da scrivere il Piao a più mani, garantendo unità di intenti e coerenza tra le varie parti. È facile immaginare, tuttavia, il ricorso a consulenti esterni, l’utilizzo a piene mani di modelli precostituiti e lo spezzettamento in gruppi di lavoro, sostanzialmente coincidenti con le unità storicamente impegnate a redigere la pletora di piani confluiti nel Piao.
Tutto l’impianto del Piao è orlato di luce circumfusa: il riferimento alla strategicità dello strumento, del suo scopo e dei suoi contenuti. Tutto ciò – si badi bene – cozza con principio di realtà, che fa dell’ambiente e dell’ordinamento giuridico un’entità liquida per dire gassosa. Di qui la conseguenza: come sia possibile costruire strategie in un ambiente che non solo non è liquido, ma gassoso. È di tutta evidenza che la previsione Piao determina un problema di coordinamento con altri strumenti di programmazione gestionale. Se ne occupa l’art. 6, comma 5 della fonte legale di regolazione: “Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”.
L’applicazione del Piao nei Piccoli Comuni
È giunta dall’ANCI nelle scorse settimane una nota esplicativa in relazione alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica avente ad oggetto: “Indicazioni operative in materia di piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80”. Le conclusioni della nota sono di assoluto interesse per i Comuni di minore dimensione, in quanto la nota si chiude affermando che “alla luce della seppur sintetica disamina, appena effettuata con riferimento alle semplificazioni vigenti per gli enti con meno di cinquanta dipendenti in materia di Piao, ed in particolare del fatto che gli stessi non siano tenuti ad attuare il monitoraggio dello stesso, si ritiene che gli Enti con meno di cinquanta dipendenti non sono in alcun caso tenuti a realizzare il monitoraggio all’interno del Portale Piao.
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