Le indicazioni della Sezione delle Autonomie
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha enunciato il principio di diritto, concernente “Rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario”, secondo cui la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti contratte dall’ente locale prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL).
La proposta di aggiornamento
La proposta di modifica del principio contabile, di cui al paragrafo 3-20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, è stato il seguente:
“- Al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze, la prima è che l’anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell’ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria….”;
– “Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l’ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute”.
Le indicazioni dei rappresentanti della Corte dei conti
A dire dei magistrati contabili, la finalità delle indicazioni, contenute nella deliberazione n.8/2022 della Sezione delle Autonomie, è quella di individuare la competenza a pagare le rate del FAL, pertanto, le modalità di contabilizzazione previste non rappresentano la finalità primaria della delibera. Inoltre, è stato evidenziato come è in corso di pubblicazione la legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 che, all’articolo 16, disciplina le modalità di costituzione del fondo previsto dalla delibera n. 8 del 2022, e propone di rinviare l’esame della proposta, al fine di tenere conto di tali disposizioni.
Il rinvio
In ragione di quanto precisato dai magistrati contabili, anche gli altri membri della Commissione hanno concordato il rinvio alla prossima riunione.
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