Come affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 39/2025/PRSE, depositata il 13 marzo 2025, è illegittima la costituzione del fondo per il salario accessorio avvenuta senza l’acquisizione della necessaria certificazione dell’organo di revisione, in violazione della normativa vigente in materia e della giurisprudenza contabile richiamata.
La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata
La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia:
l’individuazione in bilancio delle risorse;
l’adozione dell’atto di costituzione del fondo (che costituisce il vincolo contabile alle risorse, quantificandole, che rientra nella competenza del dirigente – o del responsabile di settore – e che deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’Organo di revisione);
la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione (cfr. sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 13/2019/PRSP).
In merito, è stata sottolineata l’importanza fondamentale di ognuna delle suddette fasi, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore. In particolare, è stato precisato che “La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto […] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)” (cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 20/2021).
D’altra parte, l’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a) prevede che “alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”.
I profili contabili
È stato, altresì, evidenziato che il citato punto 5.2 dell’Allegato 4/2 del principio contabile “eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione” (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).
Per quanto concerne il profilo strettamente contabile, al citato punto 5.2 del Principio contabile applicato, viene precisato che “… Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio … In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale…”.
Come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 218/2015/PAR; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 263/2016/PAR), atteso che “è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”.
Conclusioni
Pertanto, l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa; difatti “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (cfr. sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 7/2019/PAR).
Ne consegue che, successivamente alla costituzione del fondo, in assenza della successiva sottoscrizione, con cadenza annuale, dell’accordo collettivo integrativo decentrato, non possa legittimamente essere erogato il trattamento retributivo accessorio e premiante per il personale. Soltanto con la sottoscrizione dell’accordo matura, infatti, il titolo giuridico ed insorge il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel fondo per il loro successivo pagamento; nel caso in cui quest’ultimo avvenga nell’esercizio successivo, o, comunque, in quello in cui le spettanze saranno liquidate, la copertura finanziaria è costituita dal FPV di parte corrente (trattandosi di risorse vincolate).
La mancata sottoscrizione dell’accordo collettivo, invece, comporta l’impossibilità dell’assunzione dell’impegno di spesa e, conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento del fondo devono confluire per l’intero importo del fondo nella quota vincolata del risultato di amministrazione, per essere poi utilizzate, una volta sopraggiunta la sottoscrizione dell’accordo decentrato, nell’annualità in cui il trattamento accessorio sarà liquidato.
Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha di recente sottolineato che “Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” (Sez. Aut., delib. n. 20/SEZAUT/2024/QMIG).
I principi contabili armonizzati rimarcano l’esigenza di stipulare il contratto decentrato entro l’inizio dell’anno al fine di creare il titolo giuridico legittimante l’erogazione di trattamenti fissi e continuativi e indennità varie, e ciò in coerenza con il basilare principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie (cfr. sez. reg. di contr. Calabria, delib. n. 167/2018 e, da ultimo, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 189/2024/PAR).
La fase pilota della contabilità Accrual delle Pubbliche Amministrazioni
Adempimenti, rilevazioni, tempistiche, soggetti coinvolti, norme e principi di riferimento
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento