La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge non contenendo le circolari norme di diritto. Queste sono, invece, qualificabili come «atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione.
(Corte di cassazione, sez. V civ., ordinanza del 5 gennaio 2010, n. 35)
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