Entro il 31 luglio 2022 gli Enti Locali dovranno deliberare l’assestamento generale di bilancio (art. 175, co. 8, del TUEL) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co. 2, del TUEL).
In particolare:
– l’art. 175, comma 8 prevede che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva e il Fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
– l’art. 193, comma 2 prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di squilibri riguardanti la gestione dei residui.
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