Fuori dai limiti del salario accessorio gli incentivi da condono edilizio nei limiti posti dalla normativa

Gli enti locali hanno la possibilità di incrementare del 10 % i diritti e gli oneri per il rilascio dei titolo abilitativi edilizi delle domande di sanatoria, prevedendo la normativa, una specifica destinazione a progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

25 Marzo 2020
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Gli enti locali hanno la possibilità di incrementare del 10 % i diritti e gli oneri per il rilascio dei titolo abilitativi edilizi delle domande di sanatoria, prevedendo la normativa, una specifica destinazione a progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria. Secondo la Corte dei conti della Sicilia (parere del 14 febbraio 2020) tale incremento avendo un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa, le relative spese sono da escludere dal tetto del salario accessorio (art. 23 , comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Una volta applicato l’incremento e destinato la spesa ai progetti incentivanti al personale, anche le ulteriori risorse derivanti dal 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione (art. 32, comma 41, del d. l. n. 269 del 2003), hanno un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa e come tali anche loro se incluse nel progetti incentivante sono da escludere dai limiti del salario accessorio. Tuttavia, in mancanza dell’incremento del 10% dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli in sanatoria, eventuali progetti attivati dovranno essere inclusi nei limiti di crescita del salario accessorio, così come in caso di conguaglio dell’oblazione.

Le questioni poste

Il Sindaco di un comune siciliano ha chiesto diversi quesiti sulla destinazione delle entrate da condono e in particolare se i compensi al personale, dovuti per i progetti per il recupero e lo smaltimento delle procedure del condono edilizio e dei relativi proventi da conguaglio da oblazione, possano essere considerati fuori dai limiti di crescita del salario accessorio. In altri termini, se vi sono differenze tra la decisione dell’ente di incrementare del 10% i diritti e gli oneri da condono edilizio e in mancanza di tale scelta, ovvero se il 50% delle risorse riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione possono anche loro finanziare i citati progetti e quindi essere considerate escluse dai limiti dei tetti del salario accessorio secondo le indicazioni del d.lgs. 75/2017. Infine, è stato chiesto se in presenza di progetti finalizzati al recupero dei proventi da condono, sia obbligatoria la regolamentazione e la contrattazione integrativa.

La risposta del Collegio contabile

Il Collegio contabile risponde alle domande considerando due casi diversi, il primo si verifica in presenza di un incremento del 10% disposto dall’ente, mentre il secondo riguarda tale mancato incremento. Le due soluzioni, infatti, conducono rispettivamente ad escludere o includere dai limiti del salario accessorio i compensi attribuiti al personale.

  • Ente delibera l’incremento del 10% dei diritti e degli oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria (art. 32, comma 40, del d.l. n. 269/2003). In questo caso, precisa il Collegio contabile la legge n.662/1966 all’art.2, comma 46 dispone che “Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all’uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”. L’art.32 del d.l. 269/2003 al comma 40 dispone che “Ai fini dell’istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23/12/1996, n. 662”. Inoltre, il successivo comma 41 precisa che “Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo (…), il 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione è devoluto al comune interessato”. Secondo il collegio contabile sia i progetti finanziati dal 10% sui diritti di istruttoria che le somme incamerate per il conguaglio dell’oblazione, sono da porre al di fuori dei limiti in quanto aventi specifica destinazione;
  • Ente non delibera l’incremento del 10% dei diritti e degli oneri. In questo caso, eventuali progetti non potendo essere finanziati con l’incremento lo saranno con le risorse decentrate disponibili per la produttività, rientrando nei limiti previsti dall’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Medesima sorte anche per le eventuali somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione.

Nel caso in cui l’ente abbia deciso l’incremento del 10% e dei relativi progetti finalizzati è necessario un atto regolamentare specifico dove l’ente stabilisce l’assegnazione delle somme ai progetti finalizzati stessi, con l’obbligo di definire i criteri e le modalità di erogazione in sede decentrata.

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