Gara da annullare se la copertura finanziaria è rinviata all’approvazione del bilancio di previsione

16 Novembre 2022
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L’annullamento della gara indetta in mancanza della copertura finanziaria per l’importo posto a base di gara, è stata impugnata dalla società in quanto la commissione di gara aveva già stilato una proposta di aggiudicazione a suo favore. Il Tribunale amministrativo della Sicilia (sentenza n.2687/2022) ha rigettato il ricorso, senza che rilevasse una possibile responsabilità contrattuale.

Le contestazioni della società

Nell’impugnazione dell’annullamento della procedura di gara, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, ormai giunta alla conclusione, presenterebbero le seguenti illegittimità:

  • La giunta comunale avrebbe invaso la competenza che l’ordinamento attribuisce al solo responsabile del servizio, per avere fornito atto di indirizzo a quest’ultimo affinché adotti gli atti necessari per l’annullamento della gara, in ragione della violazione di spesa non essendo previsto nel bilancio pluriennale la spesa da sostenere prevista a base di gara, oltre che in assenza dell’approvazione del bilancio di previsione e del parere negativo dell’organo di revisione contabile;
  • Assenza del parere di regolarità tecnica e contabile della deliberazione della giunta comunale;
  • La copertura finanziaria avrebbe dovuto essere prevista negli atti vigenti al momento dell’indizione della gara con obbligo di adeguamento dell’importo in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla separazione tra atto di indirizzo e di gestione

Il primo motivo del ricorso è stato considerato infondato. Il Collegio amministrativo premette che, il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituiscono “struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali” di per sé immediatamente applicabile. Tuttavia, la giunta partecipa alla funzione di indirizzo politico-amministrativo che si caratterizza, in primo luogo, per la individuazione dei bisogni da soddisfare e dei fini da perseguire e, in una seconda fase, nel dirigere l’apparato amministrativo verso il conseguimento del fine individuato, eventualmente predisponendo tutti i mezzi necessari e sufficienti perché la scelta politico-amministrativa possa trovare attuazione. In tale ultimo ambito non si può non riconoscere uno spazio di azione autonoma anche alla giunta comunale, quale organo di indirizzo politico dell’ente locale. Nel caso di specie, la deliberazione dell’organo esecutivo, nel formulare lo specifico atto di indirizzo nei confronti dell’organo di gestione amministrativa, muove proprio dall’esame di un profilo che attiene a valutazioni concernenti gli equilibri finanziari e di adeguatezza dello stanziamento in relazione alla spesa da sostenere, ciò che giustifica la distribuzione delle competenze tra l’organo politico e l’organo amministrativo secondo i criteri sopra delineati, ossia riservando la decisione politica-amministrativa alla giunta e il provvedimento finale, produttivo degli effetti giuridici esterni nei confronti degli interessati, al dirigente. Pertanto, correttamente il responsabile del servizio ha adottato l’atto che è a lui riferibile quale responsabile del servizio.

Parere tecnico e contabile

Il ricorrente parte dall’assunto che la delibera della giunta comunale non sia atto di indirizzo ma atto gestionale, sul quale si è successivamente conformato il responsabile del servizio senza alcuno spazio di discrezionalità, con la conseguenza che la deliberazione sarebbe viziata per mancanza del parere tecnico e contabile. Anche tale motivo è infondato. Infatti, a dire del Collegio amministrativo, oltre a confermare che il provvedimento è atto di indirizzo e non dispositivo, in ogni caso la mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l’invalidità delle deliberazioni della giunta o del consiglio, ma la loro mera irregolarità (tra le tante: Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2020, n. 8466). In altri termini, i citati pareri svolgono essenzialmente la funzione di individuare sul piano formale, nei funzionari che li formulano, i responsabili eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, in via amministrativa e contabile (tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 19 settembre 2012, n. 4979).

Sulla copertura finanziaria

Il ricorrente sostiene che la procedura di gara si sarebbe basata sulla copertura di bilancio all’epoca vigente, senza nulla dire in merito alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione corrente. Inoltre, nella medesima determina di indizione della gara, il responsabile del servizio ha evidenziato che l’Amministrazione procederà “con atti successivi alla predisposizione dei corretti atti di indizione di gara per il servizio di ristorazione scolastica”, con la conseguenza che evidentemente la copertura finanziaria per il servizio è possibile e ben conosciuta dal Comune.

Anche tale motivo di doglianza è infondato. La determina di annullamento della gara, dopo aver stimato la spesa presunta messa a base di gara, ha espressamente indicato che “si provvederà ad impegnare la somma necessaria a garantire la copertura per l’anno con successivi atti”. Nel caso di specie, pertanto, la copertura finanziaria di un provvedimento di spesa, sia esso legislativo sia esso amministrativo, appare un canone fondamentale recepito dall’ordinamento interno a livello costituzionale ed eurounitario, al fine di perseguire l’obiettivo primario di una gestione della spesa pubblica razionale e compatibile con le risorse effettivamente a disposizione. E’, allora, evidente che la copertura finanziaria, al momento di adozione del predetto atto, non fosse sussistente.

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