Giudizio di ottemperanza non eseguito e successiva dichiarazione di dissesto

3 Luglio 2018
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Il caso particolare affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza 27/06/2018 n.3949 riguarda la seguente situazione:
a) il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo nei confronti del comune divenuto successivamente esecutivo;
b) decorsi i termini dalla notificazione del decreto, l’impresa creditrice adiva il TAR per il giudizio di ottemperanza;
c) il TAR ordinava al Comune di adempiere nel termine di 60 giorni e, in mancanza, veniva nominato il Segretario comunale quale commissario ad acta;
d) la sentenza del TAR veniva notificata al Comune il quale, decorso il termine, faceva passare la stessa in giudicato;
e) si costituiva il commissario ad acta nella personale del Segretario comunale, la quale a seguito dell’insediamento dichiarava di non poter ottemperare poiché costituente debito pregresso allo stato di dichiarazione di dissesto del Comune e come tale da ammettersi alla massa passiva di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione;
f)  l’impresa impugnava innanzi al TAR il provvedimento del commissario ad acta in quanto avrebbe dovuto trattarsi di funzioni meramente esecutive non portate a termine nonostante l’obbligo ad adempiere;
g) il TAR respingeva l’appello del ricorrente e dichiarava estinto il giudizio di ottemperanza.

Le motivazioni del ricorrente

Secondo il ricorrente il TAR avrebbe errato nel considerare estinto il giudizio di ottemperanza, in quanto si era in presenza di una sentenza già passata i giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Pertanto, si duole il ricorrente come nel caso di specie, il TAR avrebbe determinato una nuova e diversa conclusione del procedimento, in contrasto con la precedente decisione oramai irrevocabile. In altri termini, il giudicato formatosi, a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado conclusiva del giudizio di ottemperanza, era intervenuto dopo la dichiarazione dello stato di dissesto e come tale non poteva essere emessa una seconda di tenere opposto.
Inoltre, avuto riguardo alle funzioni del commissario ad acta, nominato dal giudice dell’ottemperanza quale organo ausiliare dello stesso, la oro illegittimità discenderebbe nell’aver violato il comando giurisdizionale di dare esecuzione al giudicato civile di cui al decreto ingiuntivo, con la necessaria conseguenza che il commissario avrebbe dovuto, “solo ed unicamente, quale ausiliario del Giudice con funzioni meramente esecutive, emettere il mandato di pagamento dell’importo portato dal D.I., ricercando le somme necessarie nel bilancio, tra l’altro, nel caso in esame, già impegnate nei bilancio precedenti alla dichiarazione di dissesto”.

Le precisazioni del Consiglio di Stato

Rilevano i giudici di Palazzo Spada come si sia in presenza di una condanna al pagamento di una somma di denaro, la portata della pronuncia conclusiva del giudizio di ottemperanza, che limitava l’azione ad ordinare l’emissione del relativo mandato, ha natura prettamente esecutiva. Tuttavia, precisa il Collegio amministrativo di appello, a differenza dell’atto conclusivo del processo esecutivo civile la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza non è immediatamente satisfattiva della pretesa creditoria di somma di denaro vantata dal privato nei confronti della p.a., necessitando della materiale attività di adempimento (emissione del mandato di pagamento). In altri termini, l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione di un provvedimento del giudice civile di condanna della p.a. al pagamento di una somma di denaro “prosegue” oltre la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, fintantoché il privato non abbia conseguito l’emanazione coattiva del mandato di pagamento da riscuotere. Ora, la dichiarazione di dissesto del Comune, comporta per il creditore l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.248 TUEL secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”. Tale norma, pertanto, prevede in modo espresso che in caso di sopravvenienza della dichiarazione di dissesto, si estinguano d’ufficio non solo le procedure pendenti alla data di dissesto nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, ma anche quelle nelle quali l’opposizione benché proposta sia stata rigettata. In altri termini il legislatore, con tale norma ha inteso precludere qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione.

Conclusioni

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro. L’appello, pertanto, deve essere respinto.

 

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