Gli adempimenti degli agenti contabili

Il rendiconto generale della gestione dell’ente locale tiene conto, per forza di cose, anche della gestione dei singoli agenti contabili, l’economo in primis.

6 Agosto 2020
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Il rendiconto generale della gestione dell’ente locale tiene conto, per forza di cose, anche della gestione dei singoli agenti contabili, l’economo in primis.

Dopo l’approvazione del rendiconto (quest’anno la scadenza è slittata al 30/6/20 per effetto dell’art. 107, comma 1, del DL 17/3/20, n. 18, conv. nella L. 20/4/20, n. 27) occorre inviare i conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti per avviare il giudizio di conto. Si riporta qui di seguito una sintesi degli adempimenti e delle relative scadenze.

 I SOGGETTI CHE RIENTRANO FRA GLI “AGENTI CONTABILI”

Sono agenti contabili, ai sensi degli artt. 93 e 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
1) il Tesoriere dell’ente;
2) ogni soggetto che abbia maneggio di pubblico denaro (agente contabile a denaro);
3) ogni soggetto incaricato della gestione dei beni dell’ente (agente contabile a materia);
4) coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti contabili;
5) l’economo.

Vi sono varie tipologie di agenti contabili:
1) agente contabile a denaro (se maneggia denaro; ad esempio l’economo);
2) agente contabile a materia (se gestisce beni);
3) agente contabile interno (se dipendente dell’ente);
4) agente contabile esterno (ad esempio, addetti alla riscossione di entrate dell’ente operanti in regime di concessione o di convenzione);
5) agente contabile di diritto (nominato con specifico provvedimento di legittimazione);
6) agente contabile di fatto (senza provvedimento di legittimazione).

La qualità di agente contabile è indipendente dal titolo giuridico ovvero da provvedimenti di legittimazione (Cass. civ. 09/10/2001, n. 12367, Sez. un.).

Gli incaricati della riscossione delle entrate dell’Ente assumono la figura di agente contabile (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2).

Secondo la Corte dei Conti, rientrano necessariamente tra gli agenti contabili il consegnatario dei beni mobili preposto alla compilazione dell’inventario e il “magazziniere” (art. 230, comma 7 e art. 233, comma 2, let. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Corte dei Conti ordinanza n. 85/G.C./99 del 15/7/99 e decreto n. 2/G.C./2000 del 17/2/00).

Secondo la Corte dei Conti, rientra necessariamente tra gli agenti contabili il consegnatario dei titoli azionari, ovvero la persona designata a svolgere le funzioni di cui al modello n. 22 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (Corte dei Conti ordinanza n. 85/G.C./99 del 15/7/99 e decreto n. 2/G.C./2000 del 17/2/00).

Il concessionario dei tributi deve presentare il conto dell’agente contabile per il conto giudiziale della Corte dei Conti anche se manca il modello nel DPR 194/96. Corte dei Conti sent. 434 del 20/10/08.

La Corte dei conti, Sezioni riunite, 22/16, ha sostenuto che gli incaricati, in base al regolamento comunale, delle riscossioni e del riversamento dell’imposta comunale assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
L’obbligo dei concessionari di presentare il conto giudiziale è confermato dalla Pronuncia della Corte dei conti Emilia Romagna n. 25/09.

Gli albergatori sono agenti contabili per quanto concerne la gestione dell’imposta di soggiorno (Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n.5545 del 27 novembre 2017. Corte dei conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 24/2015.

GLI OBBLIGHI DEGLI AGENTI CONTABILI

Gli agenti contabili hanno due obblighi precisi (ex art. 93, c.2 e art. 233, c.1, del Tuel D. Lgs. 267/2000. Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2. vedasi anche art. 137, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile):
1) devono rendere il conto annualmente della propria gestione;
2) sono soggetti al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti.

Altri obblighi discendono dalla necessità della tenuta di una adeguata contabilità, dalla diligenza, dalla conservazione della documentazione e così via (si rinvia ai paragrafi successivi). L’art. 138 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile (GU n.209 del 7-9-2016 – Suppl. Ordinario n. 41), ha introdotto l’anagrafe degli agenti contabili. Gli enti devono comunicare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione di appartenenza i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.  Presso la Corte dei conti è tenuto con modalità informatiche (sistema Sireco) un apposito registro dell’anagrafe degli agenti contabili.
L’Ente è tenuto ad individuare un responsabile del procedimento per il deposito del conto degli agenti contabili ed a comunicarlo alla Corte dei Conti (art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
Ogni agente contabile deve tenere un registro giornaliero degli incassi ed un registro dei pagamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di contabilità (o dal regolamento di economato) e dal provvedimento di nomina (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2).
Le eventuali anticipazioni di cassa effettuate a favore dell’economo e degli altri agenti contabili sono disposte con provvedimento dell’Ente, di regola una determinazione del responsabile del servizio finanziario, a valere sulle partite di giro (entrata tit. E.9. Entrate per conto terzi e partite di giro; uscite tit. U.7. Uscite per conto terzi e partite di giro).  Tutte le anticipazioni all’economo e agli altri agenti contabili sono restituite entro la fine dell’esercizio.
Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia all’esempio 9) – Scritture riguardanti relative al fondo economale, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Spetta all’agente contabile la responsabilità della conservazione del denaro e delle cose avute in custodia. La mancata presentazione del conto da parte dell’agente contabile nei termini di legge, impone la segnalazione alla Corte dei Conti.
Tutti gli agenti contabili (di diritto, di fatto, interni ed esterni) sono obbligati a rendere il conto annuale delle attività svolte all’Amministrazione di appartenenza e/o all’Ente di riferimento.

La procedura della resa del conto da parte degli agenti contabili è disciplinata dall’art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e dal Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. 26/8/16, n. 174. I modelli contabili da utilizzare sono definiti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Infatti, l’art. 227, comma 6 ter, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone: “I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” Ulteriori modalità operative possono essere stabilite nel regolamento di contabilità (o di economato) di ciascun ente.

L’ITER DELLA RESA DEL CONTO ANNUALE

L’iter della resa del conto da parte degli agenti contabili è il seguente:

1) PRESENTAZIONE DEL CONTO ANNUALE (30 GENNAIO)
– entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (art. 233, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; termine così modificato dall’art. 2 quater del DL 7/10/08, n. 154, conv. nella L. 4/12/08, n. 189), il tesoriere, l’economo e gli altri agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione all’Ente, utilizzando i modelli definiti, rispettivamente, dall’allegato n. 17 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

2) PARIFICAZIONE DEI CONTI (IN SEDE DI RENDICONTO)
-i conti degli agenti contabili (in primis quello del tesoriere dell’ente) rientrano per forza di cose nel più ampio processo di rendicontazione generale annuale dell’Ente. Ciò avviene con la c.d. operazione di “parificazione dei conti”; tale operazione è definita nel punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2: “…L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente….”

3) RELAZIONNE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO
– trattasi di una novità introdotta dall’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 6 agosto 2016, n. 174; gli organi di controllo interno debbono redigere una specifica relazione. Si ritiene che la norma faccia riferimento all’Organo di revisione dell’Ente.

4) DEPOSITO DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI (ENTRO 60 GG DALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO)

-entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto generale, il responsabile del procedimento per il deposito del conto degli agenti contabili presso la Corte dei Conti ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, trasmette i conti degli agenti contabili alla sezione regionale giurisdizionale della Corte dei conti per il giudizio di conto, ai sensi dell’art. 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Gli agenti contabili, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione a corredo dei propri conti annuali, a norma dell’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL GIUDIZIO DI CONTO

Sono soggetti al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti, per quanto concerne la propria gestione annuale:
1. Il tesoriere dell’Ente,
2. ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro,
3. o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
4. nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.

Vedasi l’art. 93, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La procedura giudiziale è diretta a verificare se chi ha avuto maneggio di danaro pubblico e, dunque, ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, ha reso il conto del modo legale in cui lo ha speso o, comunque, lo ha gestito (Corte Costituzionale, sentenzadel 25 luglio 2001, n° 292). Il giudizio di conto presenta le caratteristiche della necessarietà e sindacabilità in quanto la sua instaurazione avviene per automatismo processuale con la presentazione del conto (che costituisce l’agente contabile in giudizio indipendentemente dalla sussistenza o meno di una controversia). L’esame giurisdizionale è circoscritto al solo conto della gestione di cassa o degli altri beni ed è diretto a verificarne la regolarità. D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della giustizia contabile, art. 140, comma 3, (deposito del conto): “3. Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio.”  Le modalità del giudizio sul conto degli agenti contabili sono stabilite dagli artt. 145 e segg del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile. Le fasi principali sono:
– l’istruttoria contabile del magistrato assegnatario;
– eventuali richieste di informazioni e atti o ispezioni
– relazione del magistrato per il discarico o per la condanna dell’agente contabil
– in caso di relazione favorevole, decreto di discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile.
– in caso di condanna dell’agente contabile, lo stesso può proporre opposizione presso la stessa sezione e, in tal caso, si instaura un processo vero e proprio.
Il giudizio di conto si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di deposito del conto dell’agente contabile presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti

SIRECO

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