Tale affermazione trova fondamento nel combinato disposto:
- dell’art. 2, comma 3, terzo periodo del Decreto Legislativo n. 165/2001 e nell’art. 79, comma 2, lettera a) del CCNL 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;
- dell’art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.
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