Il riferimento all’applicazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali è codificata nel d.lgs. 09/10/2002 n.231 (successivamente modificato dal d.lgs. 09/11/2012 n.192) che, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, ha introdotto una disciplina punitiva nella lotta ai ritardi nei pagamenti, precisando all’art.3 quanto segue “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. In merito ai termini di pagamento stabiliti in 30 giorni nelle transazioni commerciali, l’art.4 comma 4, prevede che “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 giorni), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.
I termini di trenta giorni sono raddoppiati, ai sensi del successivo comma 5, nei seguenti casi:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
In merito alla misura del tasso di mora lo stesso è determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale stabilisce semestralmente il tasso di riferimento della BCE (attualmente nullo) maggiorato di otto punti percentuali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017).
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