Grandi enti, pagamenti sprint 

Italiaoggi
6 Marzo 2024
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di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi, 06/03/2024)
Il decreto Pnrr quater impone di predisporre entro 30 giorni un piano di intervento
Nelle province e nei comuni sopra i 60 mila abitanti
Un piano per accelerare i pagamenti negli enti di maggiori dimensioni. Lo prevede l’art. 42 del dl 19/2024 (decreto Pnrr quater) con una norma che interviene nuovamente sul piano organizzativo, così come già il precedente art. 4-bis del dl 13/2023, che però agiva attraverso la previsione di decurtazioni allo stipendio per i dirigenti responsabili dei ritardi.
Questa volta, invece, il legislatore impone ai comuni con più di 60.000 abitanti, oltre che a province e città metropolitane, che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni di effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di predisporre, entro il medesimo termine, il piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:
a) l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa;
b) l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8 del Tuel, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
La proposta del piano di interventi, approvata con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del Tuel del parere del responsabile finanziario dell’ente (precisazione ovvia), è trasmessa entro il 31 marzo 2024 ad un costituendo tavolo tecnico centrale, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo. Qualora la valutazione del tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della l 241/1990, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell’economia e delle finanze che recepisce il contenuto del piano. Il tavolo monitora l’attuazione del piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, alla cabina di regia per il Pnrr. In caso di valutazione negativa della proposta di piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell’istruttoria, provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze, la cabina di regia per il Pnrr, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
* In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 6 marzo 2024

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