Grave errore contabile accantonare al fondo contenzioso importi eccedenti i rischi prospettici

9 Luglio 2021
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A differenza della maggioranza dei comuni, dove l’accantonamento al fondo contenziosi è normalmente sottodimensionato, il caso oggetto di attenzione, di un Ente locale, ha riguardato una sopravvalutazione dell’accantonamento al fondo contenzioso. La Corte dei conti Siciliana (deliberazione n.89/2021) ha considerato l’operato del comune censurabile in quanto ha sottratto, con tale errata contabilizzazione, risorse finanziarie per le finalità istituzionali.

Il caso

Dalla relazione del revisore al questionario è emerso che, a fronte dell’accantonamento operato dall’ente, come desumibile dal risultato di amministrazione, pari alla totalità dei contenziosi in essere, la corretta applicazione dei principi contabili ed in particolare con riferimento al principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, il valore risultasse eccessivo. Infatti, dopo aver il revisore attestato l’ammontare complessivo del contenzioso in cui l’Ente è convenuto oppure resistente oppure opponente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è pari esattamente all’importo accantonato nel risultato di amministrazione, il corretto accantonamento avrebbe dovuto essere pari a circa il 10% calcolando l’effettivo rischio di probabile soccombenza.

I rilevi del Collegio contabile

I giudici contabili evidenziano come l’accantonamento operato dall’ente sia da considerare non proporzionato, ossia in eccedenza risetto ai rischi di soccombenza. Pertanto, in ragione di tale eccedenza ha invitato l’ente monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l’istituzione del “registro del contenzioso”, nell’ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell’Ente. Successivamente, procedere ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all’importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione, rappresentando che non costituisce una corretta modalità gestionale (oltre che contabile) l’accantonamento dell’intero importo del petitum dei singoli giudizi, anche perché viene temporaneamente resa indisponibile una somma eccedente il rischio (ove correttamente quantificato), che potrebbe essere utilizzata per altre attività di interesse pubblico.

L’accertamento della criticità contabile

In considerazione, tra l’altro, di altre irregolarità contabili riscontrate, per quanto riguarda il rischio contenzioso il Collegio contabile ha accertato la presenza di un fondo contenzioso non correttamente calcolato e non proporzionato (in eccesso) rispetto ai rischi di soccombenza.

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