L’ente che applichi l’avanzo libero nel bilancio di previsione, approvato prima del rendiconto della gestione, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto parte della spesa del bilancio risulta finanziata con un’entrata “fittizia”. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per il Piemonte (deliberazione n.151/2021).
La vicenda
A seguito della domanda inserita nel questionario “In ordine all’eventuale applicazione, nel corso del 2019, dell’avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)”, la risposta è stata negativa. A seguito della nota istruttoria, l’ente precisava che il Commissario disponeva di avanzo libero che veniva ripartito in sede di equilibri di bilancio in parte per un incremento del fondo rischi e in parte per implementazione del Fondo crediti di dubbi esigibilità. In merito alla domanda con risposta negativa l’ente evidenziava che “erroneamente si è indicato una risposta negativa. Di fatto sono state rispettate le condizioni di cui al principio contabile 8.11 dell’allegato 4.2 del Dl.gs 118/2011 in quanto nel corso dell’esercizio provvisorio non si è reso necessario l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione”.
Le indicazioni del Collegio contabile
I giudici contabili, tuttavia, hanno rilevato che l’ente ha applicato una quota di avanzo disponibile in sede di predisposizione del bilancio di previsione approvato nel mese di marzo, ossia prima dell’approvazione del conto consuntivo avvenuto nel mese di aprile. Ricorda il Collegio contabile come, ai sensi del combinato disposto degli articoli 186 comma 1 e 187 comma 2 del TUEL, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere utilizzata solo a seguito dell’approvazione del relativo rendiconto e per le finalità indicate dal richiamato articolo 187 comma 2. Pertanto, l’ente in tale occasione ha violato nel norme contabili. In altri termini, tale fatto costituisce grave irregolarità contabile in quanto parte della spesa del bilancio risulta finanziata con un’entrata “fittizia”. Tale condotta inficia gli equilibri di bilancio e, potenzialmente, può generare squilibri di competenza e, quindi, disavanzo di amministrazione.
Inoltre, altra irregolarità ha riguardato l’applicazione dell’avanzo libero per finanziare FCDE in sede di verifica degli equilibri di bilancio. Infatti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 193 del TUEL, “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: (…) c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. (…) Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione”. Inoltre, il punto 3.3 dell’allegato 4/2 prevede che: “In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione”.
Sulla base delle citate disposizioni legislative e dei principi contabili, il Collegio contabile ha considerato due diverse considerazioni. La prima è relativa al fatto che il Comune, in sede di salvaguardia degli equilibri, ha ritenuto non congruo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e, per questo motivo, si è avvalso della possibilità accordata dalla norma. La seconda ha riguardato il fatto che l’operazione non ha determinato gli esiti attesi per insussistenza della quota libera del risultato di amministrazione, essendo quella applicata al bilancio di previsione inferiore a quella emersa in sede di conto consuntivo. Ne consegue che il FCDE stanziato nel bilancio di previsione, a seguito di quanto disposto con la verifica della salvaguardia degli equilibri effettuata dal Commissario prefettizio, ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, non ha avuto adeguata copertura finanziaria.
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