Le Sezioni regionali di controllo iniziano a verificare il corretto passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata effettuata in modo irripetibile unitamente al conto consuntivo 2014. Il problema oggetto di scrutinio riguarda la corretta cancellazione dei residui attivi effettuata in occasione del riaccertamento straordinario,anziché con il normale accertamento ordinario. Si precisa come, il disavanzo discendente dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, oltre alla prima costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, avrebbe potuto beneficiare di una possibile ripartizione nel limite massimo di trent’anni, di qui la necessaria cautela da parte dei magistrati contabili al fine di definire in modo corretto le operazioni di cancellazione dei residui attivi effettuate dai Comuni nel passaggio ai nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata. Il rilievo di grave irregolarità, a fronte di una non corretta procedura attuata da un Comune, è contenuto nella deliberazione n.100, depositata in data 19/05/2016, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche.
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Evidenzia in via preliminare il Collegio contabile, come in merito alla verifica del conto consuntivo 2012 di un Comune, fosse stata rilevata la conservazione di un residuo attivo di crediti derivanti dall’alienazione di beni immobili di rilevante entità, pur in assenza di idonei titoli…
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