Non è conforme a legge ed ai principi contabili elaborare un piano esecutivo di gestione tenendo distinto il piano della performance, ossia approvando quest’ultimo con atto separato. Sono queste le indicazioni formulate dalla Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.64/2021).
La verifica
Dall’esame del questionario inviato ai giudici contabili, è emerso che l’ente locale non aveva fatto confluire il piano della performance nel PEG. Quest’ultimo a dire dell’ente locale è stato approvato dall’Organo esecutivo solo da un punto di vista contabile, mentre la formulazione degli obiettivi, così come previsti dal sistema di misurazione e valutazione, è stato approvato dal medesimo organo politico in modo separato.
Le indicazioni dei principi contabili e della legge
Il Collegio contabile precisa come l’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 include tra strumenti di programmazione dell’ente locale “(…) il piano esecutivo di gestione e delle performancesTale adempimento è funzionale al corretto esercizio della programmazione finanziaria dell’ente locale, quale attività prodromica da informarsi a criteri di economicità, efficienza, ed efficacia approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio” (paragrafo 4/2, lett. d).
Le disposizioni legislative prevedono, in particolare, all’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 150/2009, come modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che
“(…) Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;(…)”. In merito alla relazione della performance, il comma 1-bis, art. 10, D. Lgs. 150/2009 prevede che “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’ articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo”. In parziale deroga al comma 1, D. Lgs. 150/2009, il piano della performance viene regolamentato dall’art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. 267/2000 secondo cui “(…) il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG.” Tale art.169, comma 1, stabilisce che “(…) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.” Infine, l’art. 169, comma 3, D. Lgs. 267/2000, a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che “(…) L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.”
Al fine di ottemperare alle disposizioni legislative, che prevedono l’approvazione del piano della performance entro il 31 gennaio la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.18/2014), a fronte di possibili slittamenti nell’approvazione del bilancio di previsioni disposti dalla legge, ha previsto la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento, ciò al fine di evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè di indirizzi approvati dai competenti organi di governo.
L’apparato sanzionatorio
Ricorda il Collegio contabile come le disposizioni di cui all’art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali, in caso di mancata adozione del Piano della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.
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