La “lettera di patronage o di gradimento” costituisce una forma di garanzia impropria, in forza della quale un terzo c.d. patronnant fornisce alla banca finanziatrice informazioni relative al soggetto patrocinato (di solito una società partecipata dal patronnant) ed ai rapporti intercorrenti con quest’ultimo. Trattasi di informazioni non definite nel contenuto, ma comunque idonee a rafforzare nella banca- creditrice il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni (restitutori), al fine di agevolarne la positiva conclusione di operazioni di finanziamento in corso e/o di rafforzare il convincimento del creditore sul buon esito dell’operazione.
La lettera di patronage costituisce una figura atipica di derivazione anglosassone, individuata dalla prassi giurisprudenziale, in quanto manca ad oggi una definizione tipizzata della nozione e della tipologia.
La giurisprudenza ha individuato una duplice casistica :
– lettera di patronage debole[1], in cui, al di là della dichiarazione e della informazione, non vi è alcuna intenzione di assumere un diretto obbligo di garanzia verso il creditore finanziatore;
– lettera di patronage “forte”[2], in cui il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume veri e propri impegni (quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata, o l’impegno a non cedere il controllo nella società partecipata sino all’estinzione del debito). In questa ipotesi e nella sola circostanza in cui sia indicato il limite massimo garantito (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 1520, 26/01/2010) si genera una obbligazione negoziale, assunta in proprio dal patronnant, ed avente per oggetto un facere, avente natura contrattuale e con finalità di garanzia (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995; Trib. Milano, 22/06/1995).
Quest’ultima, che pone in essere un vero e proprio rapporto di garanzia atipica, tra il patronnant ed il creditore garantito, assimilabile all’obbligazione del fideiussore, espone l’ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice. Da ciò discende che alle lettere di patronage “forte” deve ritenersi applicabile l’articolo 207 TUEL, sia con riferimento alla competenza soggettiva ad emanarle (Consiglio), sia con riferimento al calcolo degli interessi, che dovrebbero entrare a far parte della capacità di indebitamento, alla stregua di quelli delle garanzie fideiussorie (articolo 207, ultimo comma, TUEL).
Relativamente alle conseguenze in termini di efficacia della sottoscrizione da parte del Sindaco o di dirigenti apicali dell’amministrazione comunale, incompetenti ai sensi dell’art. 207 TUEL a far sorgere obbligazioni, la Corte dei conti osserva che, trattandosi di figura giuridica non codificata nei suoi elementi costitutivi, le lettere di patronage, pur ove sottoscritte da organo funzionalmente incompetente, appaiono idonee a far sorgere affidamento nel creditore sul buon esito dell’affare. Come tali esse sono, in ogni caso, riconosciute dalla giurisprudenza come fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, non prive di effetti sul bilancio dell’Ente.
Ed inoltre, come precisato dalla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia con parere n.92/2010, la concessione di una fidejussione, ai sensi dell’art. 207 del TUEL, deve avvenire per il tramite di apposita deliberazione consiliare, avendo riguardo al limite di indebitamento di cui all’art.204 del TUEL nella limitata ipotesi in cui il mutuo sia destinato ad investimenti od opere di interesse pubblico, ove la ratio della normativa è riconducibile al generale divieto, per le regioni e gli enti locali, di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, previsto dall’art.119 della Costituzione, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività dalle spese di investimento.
Le lettere di patronage “forte”, sebbene sottoscritte da organo funzionalmente incompetente, appaiono idonee a far sorgere affidamento nel creditore in quanto impegnano l’ente ad intervenire nella società con “strumenti” (che a parere della Sezione possono essere solo di natura finanziaria) per consentire l’adempimento degli obblighi derivanti dal finanziamento acceso dalla società.
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Lettere di patronaggio debole (a carattere informativo):
Sono state individuate in dottrina ed in giurisprudenza le seguenti tipologie:
1) dichiarazioni di consapevolezza: nella lettera il mittente dichiara di essere al corrente del rapporto di finanziamento tra destinatario e debitore, e ne lascia intendere la benevola considerazione o approvazione;
2) dichiarazioni di influenza: nella lettera il mittente informa il destinatario del rapporto che lo lega al debitore;
3) dichiarazioni confermative del controllo o della partecipazione significativa: l’amministratore delegato della società controllante informa il creditore del rapporto di partecipazione e controllo intercorrente con la società patrocinata, ove lo ritenga, la percentuale azionaria della controllata o collegata, da essa posseduta;
4) dichiarazioni di regolarità della condotta o della gestione: il patronnant dichiara, nella lettera, d conoscere i dati relativi alla attività del debitore e dichiara di averne appurato la regolarità.
5) dichiarazioni di fiducia nell’amministrazione della controllata;
6) dichiarazioni di approvazione dell’operazione finanziaria o creditizia in corso. Si utilizza il termine «dichiarazione», proprio perché l’atto tipico, contenuto nella lettera, consiste in comunicazioni esplicite di conoscenza, di assenso, di garanzia dell’affidabilità del debitore e di opportunità dell’affare.
[2] Lettere di patronage «forti» (carattere impegnativo)
Si tratta secondo la classificazione proposta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di dichiarazioni giuridicamente vincolanti, che possono essere distinte in due gruppi:
A) lettere contenenti impegni finalizzati a rassicurare il creditore sulla circostanza che l’operazione da porre in essere in favore del patrocinato presenta uno scarso rischio imprenditoriale:
– lettere di impegno a non cedere il controllo sino all’estinzione del debito;
– lettere di obbligo in caso di futura cessione: qualora dovesse essere ceduta o diminuita la partecipazione nella società controllata, il mittente assume l’obbligo di pronto rimborso di quanto dovuto dalla società patrocinata;
– lettere di influenza: nella quali il mittente si impegna ad esercitare la propria influenza ed il proprio controllo sul debitore, affinché adempia l’obbligazione assunta;
– lettera di divieto di svuotamento: con la quale il patronnant si impegna a non pregiudicare la sottrazione di risorse o con particolari politiche imprenditoriali la situazione finanziaria del patrocinato;
B) lettere contenenti dichiarazioni di assunzione di obblighi di dare o di responsabilità nel caso di insolvenza o inadempimento del debitore:
– lettere d’obbligo al mantenimento della solvibilità;
– lettere di solvibilità finalizzata al rimborso: è lo stesso mittente che s’impegna a mantenere il debitore in condizioni di solvibilità tali da consentirgli il pagamento del debito;
– lettere di mantenimento della consistenza del capitale o del patrimonio del debitore;
– lettere di assunzione del rischio di perdite del creditore, in relazione al credito concesso al debitore;
– lettere di assicurazione dell’adempimento, con obbligo di sostituirsi immediatamente alla parte inadempiente.
Deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna 17/2011
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