Il fatto
Nonostante i precedenti rilievi, da parte del collegio contabile, sulla mancata costituzione della cassa vincolato di un ente locale, in fase di successiva verifica sul questionario dell’Organo di revisione, è emerso ancora una volta la stessa criticità, non avendo l’ente locale esaminato proceduto ad individuare le somme vincolate nel fondo di cassa, rendendo necessarie le indicazioni all’epoca fornite dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.31/2015.
Cassa vincolata e vincoli sul risultato di amministrazione
Nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, un tema di particolare rilevanza riguarda le entrate vincolate e destinate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Per quanto riguarda i mandati di pagamento, l’art. 185, comma 2, lettera i), ha precisato che tra gli elementi che lo sostanziano devono essere indicati “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”. Per altre entrate, per le quali è prevista una generica destinazione, non operano i citati vincoli. Non v’è dubbio, peraltro, che le entrate di questo tipo non si debbano trattare sic et simpliciter come entrate libere. L’ente, pertanto, deve comunque tenerne adeguata evidenza contabile, ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato d’amministrazione. La “irreversibilità” della destinazione, sottrae definitivamente all’ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa, salvo potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidità. Sugli enunciati principi si fonda anche la disciplina, novellata dal d.lgs. n. 118/2011, contenuta nell’art. 187 TUEL relativa alla composizione del risultato di amministrazione che viene testualmente distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. La norma precisa che i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione. La legge distingue in maniera netta, per quanto riguarda la competenza, tra avanzo vincolato ed avanzo destinato, differenziandone le modalità di applicazione e talune possibilità di utilizzo: ad esempio la possibilità di utilizzare l’avanzo destinato per la copertura dell’extra-deficit da riaccertamento straordinario dei residui. In sostanza anche dall’analisi di queste norme trova conferma il criterio per cui la cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, proprio in osservanza del principio generale dell’unità di bilancio che rimane prevalente in tutta le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico.
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