I compensi ed il rimborso delle spese di viaggio ai revisori dei conti nominati. Bozza di deliberazione di Consiglio Comunale

3 Maggio 2017
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Il compensi dei revisori contabili hanno avuto nel tempo alterne interpretazioni, circa la loro o meno soggezione alla riduzione disposta dal legislatore, e sono con la Deliberazione 29/07/2015 n. 29 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, è stato finalmente risolto il problema relativo all’applicazione delle disposizioni di cui al d.l.78/2010 le quali si applicano anche agli enti territoriali. Si ricordi come l’attuale D.L. 30.12.2016, n. 244 (convertito in Legge n. 19/2017), all’articolo 13 comma 1, ha prorogato a tutto il 2017 la citata riduzione del 10%. Altro problema che ha destato interpretazioni differenti è stato quello relativo al rimborso delle spese di viaggio, anche in considerazione della nuova consistenza del pagamento delle stesse, a seguito della nomina mediante estrazione da parte della Prefettura territoriale. Un primo orientamento dei giudici contabili lombardi, aveva precisato come il calcolo dei rimborsi per gli organi di revisione contabile andasse effettuato con riferimento alle regole dettate per i componenti gli organi di governo oppure con quelle fissate dallo specifico regolamento o dal provvedimento di nomina o dalla convenzione stipulata con l’ente all’atto dell’insediamento (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n.329/2015). Infatti, il comma 13, dell’art. 77-bis, del Dl. n. 112/08, prescrive che, “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”. Una più recente deliberazione del 30/11/2016 n.95, della Sezione regionale di controllo per la Liguria, ha avuto modo di precisare che:

  • l’art. 3 del decreto del Ministero dell’interno 20 maggio 2005, avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”ha stabilito che “ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente”;
  • il legislatore ha fissato al 50 per cento del compenso annuo attribuito agli stessi componenti, al netto degli oneri fiscali e contributivi, il limite dell’importo complessivo dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio, annualmente dovuti all’organo di revisione (art. 241, comma 6-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89);
  • la disposizione del decreto ministeriale attuativo 20 maggio 2005 (non ancora aggiornato, neppure dopo l’avvento del nuovo sistema di nomina dei revisori, frutto del citato art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011), riguardante la determinazione delle spese di viaggio, sulla base del suo tenore letterale (che rimette la parametrazione ad un atto previgente, quale il regolamento di contabilità, o contestuale, quale la delibera di nomina o la convenzione) e della ratio funzionale alla base, non sembra permettere interventi additivi da parte dell’ente locale in corso di rapporto, anche ove questi ultimi derivino, indirettamente, dalla modifica discrezionale dell’atto amministrativo a cui si è fatto riferimento ai fini della determinazione dei concreti parametri di riferimento.

Pertanto, per gli enti locali che si apprestassero a rinnovare l’organo di revisione contabile, è apparso utile inserire la seguente bozza di deliberazione del Consiglio Comunale, specie nel caso in cui il regolamento di contabilità dell’ente locale non abbia regolamentato le spese di viaggio.

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