- l’art. 3 del decreto del Ministero dell’interno 20 maggio 2005, avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”ha stabilito che “ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente”;
- il legislatore ha fissato al 50 per cento del compenso annuo attribuito agli stessi componenti, al netto degli oneri fiscali e contributivi, il limite dell’importo complessivo dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio, annualmente dovuti all’organo di revisione (art. 241, comma 6-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89);
- la disposizione del decreto ministeriale attuativo 20 maggio 2005 (non ancora aggiornato, neppure dopo l’avvento del nuovo sistema di nomina dei revisori, frutto del citato art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011), riguardante la determinazione delle spese di viaggio, sulla base del suo tenore letterale (che rimette la parametrazione ad un atto previgente, quale il regolamento di contabilità, o contestuale, quale la delibera di nomina o la convenzione) e della ratio funzionale alla base, non sembra permettere interventi additivi da parte dell’ente locale in corso di rapporto, anche ove questi ultimi derivino, indirettamente, dalla modifica discrezionale dell’atto amministrativo a cui si è fatto riferimento ai fini della determinazione dei concreti parametri di riferimento.
Pertanto, per gli enti locali che si apprestassero a rinnovare l’organo di revisione contabile, è apparso utile inserire la seguente bozza di deliberazione del Consiglio Comunale, specie nel caso in cui il regolamento di contabilità dell’ente locale non abbia regolamentato le spese di viaggio.
Novità editoriale:
Il nuovo controllo di gestione negli Enti Locali
di Paola Morigi
Il controllo di gestione, che il legislatore nel corso degli anni ha richiamato in più occasioni nelle diverse leggi di bilancio e nelle normative infrannuali tese ad applicare i principi della Spending Review, risulta indispensabile oggi per operare negli enti locali, ove è necessario confrontarsi con i costi e i fabbisogni standard, al fine di valutare i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi locali offerti…
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