L’art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, disponendo la trasmissione alle amministrazioni competenti, in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi, ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ove l’attuazione dei suddetti piani, programmi e progetti competa agli enti territoriali, le funzioni di controllo sono esercitate dalle competenti sezioni regionali (cfr. deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti).
Il d.l. n. 77/2021, riguardante la governance del PNRR, all’art. 7, comma 7, poi, ha intestato espressamente alla Corte dei conti un controllo – nella forma di controllo sulla gestione ex art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 – improntato alla verifica di economicità, efficienza ed efficacia sull’acquisizione e sull’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR; i risultati di tale controllo esitano in un referto semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano.
Va, poi, citata anche la funzione consultiva relativa al PNRR svolta dalle Sezioni Riunite e dalle sezioni regionali di controllo: difatti, la Legge Europea 2019-2020 (Legge 23 dicembre 2021, n. 238, art. 46, coma 2) ha previsto la possibilità per le amministrazioni centrali e gli organismi di diritto pubblico nazionali di chiedere pareri alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella materia di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro, limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi a questo complementari. I medesimi pareri possono essere richiesti alle sezioni regionali di controllo da parte di enti locali e regioni sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all’esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi complementari.
Tanto premesso, circa le modalità di esercizio dei controlli sopra descritti, l’impianto topdown del PNRR fa sì che più sezioni siano coinvolte nell’espletamento delle attività di controllo, sia a livello centrale che locale (tra cui Sezioni Riunite, Sezione delle Autonomie, Collegio del controllo concomitante, sezioni regionali) e che, quindi, vi sia necessità di una forte collaborazione tra queste al fine di attuare un controllo che sia effettivo e dal quale possa derivare un valore aggiunto. A tal fine, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno individuato la necessità di una strutturale interazione con le sezioni regionali, tenute a riportare periodicamente i risultati delle proprie verifiche, sostenendo che “giovandosi della rete delle Sezioni regionali si punterà a condurre un sondaggio congiunturale che coinvolge un campione dei principali soggetti economici pubblici operanti sul territorio. Da svolgere in due momenti dell’anno (nell’ultima decade di gennaio e nella prima di luglio), l’indagine mira a evidenziare le difficoltà registrate nella gestione dei progetti di investimento distinguendo quelle riconducibili a tre distinte aree critiche per il procedere del Piano e, in generale, degli investimenti: la gestione amministrativa dei progetti; quella progettuale e quella collegata alle disponibilità di personale” (delib. n. 21/2021/INPR).
Successivamente, con deliberazione n. 43/2022/INPR, relativa alla programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2023, le medesime Sezioni hanno ritenuto che “per la predisposizione della Relazione semestrale sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevista dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 cui unitariamente è attribuito il compito di redazione alle Sezioni riunite in sede di controllo, ciascuna Sezione centrale di controllo e, attraverso la Sezione delle autonomie, ciascuna Sezione regionale contribuirà con una Relazione di sintesi sull’attività svolta nel periodo di riferimento, approvata dalle rispettive Sezioni. Resta fermo che ciascuna Sezione riferirà con la tempistica e le modalità proprie (ad esempio, relazione su singoli enti, relazione su singoli progetti o programmi, relazione annuale sugli esiti) al Parlamento nazionale o alle Assemblee regionali in base all’attività programmata. Ogni relazione, che verrà allegata alla Relazione trasmessa al Parlamento, dovrà essere accompagnata da una nota metodologica che chiarisca fonti e tempi di predisposizione delle diverse attività di analisi. Per consentire alle Sezioni riunite in sede di controllo la trasmissione al Parlamento della Relazione semestrale entro i tempi programmati (15 marzo e 15 novembre) i singoli contributi dovranno essere trasmessi, previa specifica deliberazione, entro il mese di febbraio e ottobre”.
Per quanto concerne l’attività delle sezioni regionali, all’esigenza di cooperazione sopra delineata, considerando la funzione di coordinamento che le è propria, ha risposto la Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni nn. 13 e 18/2022/INPR; detta Sezione, peraltro, ha implementato un dataset – che contempla attualmente più di 160mila CUP – alimentato con la messa a sistema della banca dati fornita dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica degli “OPENDATA” estratti dal sito Italia Domani (“Milestone e Target programmazione del PNRR” e “Quadro finanziario del PNRR” con aggiornamento al 3 agosto 2022) ed arricchito con l’inserimento, per ognuno dei soggetti attuatori, di alcuni dei principali indicatori di bilancio individuati nella deliberazione n. 18/2022, al fine di fornire un ausilio alle sezioni regionali nella mappatura e nel monitoraggio dei progetti.
Nelle deliberazioni sopra richiamate, così come nella recente deliberazione n. 1/2023/INPR, la Sezione delle Autonomie ha individuato i contenuti minimi su cui si deve incentrare il controllo delle sezioni regionali, al fine di poter disporre di dati omogenei; tali contenuti sono riassumibili nei seguenti termini:
– ricognizione degli interventi effettuati sul territorio;
– considerazioni d’ordine generale sul rispetto degli obiettivi e dei relativi tempi di attuazione previsti dal PNRR, finanziati in tutto o in parte con le risorse ivi previste;
– evidenziazione di specifici ritardi, inefficienze, difformità o altre disfunzioni;
– attivazione delle eventuali misure di impulso necessarie per il superamento delle inefficienze evidenziate, comprensive dei rimedi suggeriti e – nel caso estremo di gravi situazioni – delle segnalazioni al Ministro;
– eventuale esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall’art. 12 del d.l. n. 77/2021;
– indicazione e sintesi delle principali deliberazioni prodotte dalla sezione regionale.
Pertanto, sulla base delle linee guida richiamate, ogni sezione regionale è tenuta a fornire, attraverso i propri report, da trasmettere entro il 31 gennaio e il 1° ottobre alla Sezione delle Autonomie, contenuti informativi omogenei sul monitoraggio dell’avanzamento del PNRR da parte degli enti attuatori situati nel territorio di propria competenza, avvalendosi anche del database sopra menzionato (cfr. delib. Sezione delle Autonomie n. 1/2023/INPR).
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