I giudici contabili confermano la validità delle graduatorie degli enti locali per due anni

30 Maggio 2024
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A seguito di un primo intervento della magistratura contabile sulla validità triennale delle graduatorie degli enti locali, i successivi interventi hanno invece precisato la prevalenza del Testo unico del pubblico impiego, con la conseguente estensione della validità delle graduatorie per due anni valide per tutte le PA, ivi inclusi gli enti locali. In modo non diverso è stato l’orientamento della magistratura amministrativa con la conseguenza della conferma della validità di due soli anni, non potendo trovare applicazioni le disposizioni del Testo unico degli enti locali, recessivo rispetto a quello generale del pubblico impiego. Con queste motivazioni la Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n. 55/2024) ha confermato, in risposta al dubbio del Sindaco, la validità di due anni delle graduatorie concorsuali.

La richiesta del Sindaco

A fronte della discordanza tra le disposizioni di cui all’art.91, comma 4 del Tuel, che prevede una validità delle graduatorie concorsuali di tre anni, e l’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come innovato dalla L. 160/2019, che ha ricondotto la validità a due anni, il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili quale disposizione legislativa deve essere utilizzata.

La risposta del Collegio contabile

I giudici contabili lucani evidenziato come, sia la recente giurisprudenza contabile (Sezione Regionale di Controllo per la Campania – deliberazione 16/2023) sia quella amministrativa (TAR Campania n. 1792/2024) hanno avuto modo di precisare che, ai sensi dell’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”) “…all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”. Tale norma è stata introdotta dal legislatore al precipuo fine di assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del TUEL, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie troverebbe applicazione, pertanto, ed alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, anche nei confronti degli enti locali.

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