I limiti alla discrezionalità amministrativa – Il Commento di V. Giannotti
di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 6/7/2016)
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 25/05/2016 n.10814, hanno affrontato la problematica relativa alla correlazione tra l’autonomia della discrezionalità amministrativa di cui godono gli amministratori pubblici e le responsabilità contabili.
IL FATTO
Il caso riguarda l’acquisto di un terreno, con annessi fabbricati, in totale stato di abbandono e degrado, già destinati ad attività industriale, ad un prezzo largamente superiore al valore ed interamente a carico dell’ente locale: immobili, mai riconvertiti, in seguito, ad alcuna utilizzazione proficua per la comunità amministrata. Da tale incauto acquisito La Corte dei conti condannava il Sindaco ad un risarcimento del danno in misura consistente, sebbene ridotto in sede di Appello (300.000 Euro). La sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità erariale del Sindaco su due concorrenti motivazioni consistenti, rispettivamente, nell’ingiustificata eccessività del prezzo pagato e nella carenza di alcuna proficua utilizzazione dell’immobile acquistato. La sentenza di appello ha fatto venir meno la prima voce di addebito – ritenuta l’incertezza del reale valore di mercato del complesso immobiliare, alla luce delle diverse stime espresse in più perizie – confermando, invece, la sussistenza del danno erariale per inutilità dell’acquisto immobiliare rispetto all’interesse pubblico: circostanza, confermata dallo stato di abbandono e degrado del
complesso immobiliare a distanza di anni.
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