I presupposti di legittimità della nomina di una commissione esterna per gli affidamenti di incarichi esterni

26 Marzo 2019
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L’affidamento di incarichi esterni, pur spettando al responsabile del servizio, la Giunta Comunale nel proprio regolamento ha previsto un diverso modo di composizione della commissione tecnica per evitare l’insorgenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra i soggetti candidati alla procedura selettiva e i componenti di tale organo al fine di salvaguardare il “legittimo interesse dei concorrenti” e “l’obbligo di astensione da parte dei funzionari”.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione 19 marzo 2019 n.24) ne ha verificato la legittimità.

Le disposizioni regolamentari

Nel proprio regolamento sull’affidamento degli incarichi esterni, in merito alla nomina del soggetto abilitato alla scelta è stato previsto quanto segue:

  • Per le procedure comparative il Responsabile di Servizio può avvalersi di una commissione tecnica interna composta da Responsabili di Servizio, nominata con proprio atto e presieduta dal medesimo;
  • In caso di motivata necessità il Responsabile di Servizio nomina la commissione tecnica composta in tutto o in parte da responsabili di servizio e/o dirigenti scelti tra personale in servizio o in quiescenza presso Pubbliche Amministrazioni e/o da Segretari comunali in servizio o in quiescenza. Ai componenti esterni è corrisposto un compenso lordo forfettario omnicomprensivo di euro 80,00. I verbali della Commissione Tecnica sono redatti da un dipendente comunale inquadrato nella categoria non inferiore a C, nominato dal Responsabile di Servizio.

A detta dell’ente è stata prevista, nella norma regolamentare, la possibilità di nominare nella commissione di valutazione anche soggetti esterni, ampliando in questo modo la cerchia dei possibili membri, prima limitata ai soli Responsabili di servizio dell’Ente, risolvendo in tal modo l’eventuale difficoltà nel risolvere eventuali conflitti d’interesse.

Le indicazioni del Collegio contabile

Rileva il Collegio contabile come le disposizioni in esame, certamente conformi al principio di imparzialità che deve contraddistinguere l’azione amministrativa in qualsiasi sua espressione, devono essere integrate con la specificazione secondo cui i componenti della commissione devono disporre delle competenze tecniche nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’incarico da conferire. Infatti, l’assenza di competenze tecniche in capo ai membri della commissione comporterebbe la formazione di un organo che, nella sostanza, non si distinguerebbe (se non per il solo requisito della collegialità) dalla figura del Responsabile di servizio che, di regola, può procedere in prima persona all’affidamento dell’incarico. Tale elemento di differenziazione, pertanto, assume carattere dirimente per giustificare il ricorso ad una commissione tecnica, di cui, per di più, viene previsto un compenso riservato ai membri esterni.

Al riguardo, peraltro, occorre precisare che il fine della procedura comparativa in argomento è l’individuazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione a cui conferire un incarico individuale (in presenza dei presupposti di legittimità disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e non l’affidamento di un servizio, per il quale potrebbero essere necessarie delle competenze tecniche per la valutazione delle offerte presentate dai soggetti concorrenti.

Sul punto, precisano i giudici contabili, assume rilevanza l’orientamento della Sezione delle Autonomie che, nella deliberazione n.6/2008, ha avuto modo di precisare che le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quelle materie, come l’appalto di lavori o di beni i di servizi, del codice dei contratti pubblici. Infatti l’incarico professionale (di consulenza, studio e ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione personale.

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